Avvio trasmissione telematica dei certificati medici

L’Inps, con messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020 comunica che, a partire dal mese di gennaio 2020, gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea, di Frontiera e i Servizi territoriali del Ministero della Salute per l’assistenza al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile, hanno iniziato a trasmettere telematicamente i certificati di malattia per i loro assistiti, così come previsto per le altre categorie dei lavoratori.

Nel caso dei lavoratori marittimi le informazioni contenute nei certificati telematici, analoghi a quelli rilasciati alla generalità dei lavoratori, non sono però sufficienti alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex-IPSEMA. Le informazioni aggiuntive, che finora venivano documentate con i modelli MAL1 (eventi insorti durante l’imbarco), MAL2 (eventi insorti dopo lo sbarco) e MAL3 (prolungamento o guarigione), dovranno essere fornite dal lavoratore alla struttura territoriale Inps competente, attraverso l’esibizione del libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equivalente per il personale sprovvisto di libretto).

Pertanto, in base a quanto disposto, per ottenere le prestazioni in caso di certificazione telematica, il lavoratore dovrà comunque trasmettere all’Inps:

- Modello SR163 per la richiesta di pagamento
- Numero di Protocollo Unico del Certificato
- Copia del libretto di navigazione

Nel messaggio, l’Istituto informa che sta sviluppando l’applicativo informatico che permetterà la trasmissione in via telematica di tale documentazione. Eventuale certificazione telematica di malattia rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sarà considerata sufficiente esclusivamente nel caso di indennità di malattia complementare e per i soli marittimi cosiddetti “a turno generale” (marittimi non occupati, iscritti all’apposito registro).

L'Inca ricorda che i lavoratori marittimi beneficiano di una specifica disciplina per le prestazioni in caso di malattia; di seguito si riportano le indennità e gli importi riconosciuti:

- temporanea assoluta per malattia fondamentale, in caso di eventi insorti a bordo che causano lo sbarco (durata massima un anno - 75% retribuzione media giornaliera dei 30 giorni precedenti lo sbarco);

- malattia complementare, in caso di eventi insorti entro 28 giorni dallo sbarco (durata massima un anno - 75% retribuzione media giornaliera dei 30 giorni precedenti lo sbarco);

- inabilità temporanea per i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita, in caso di eventi insorti fra i 28 e 180 giorni dallo sbarco (durata massima 180 giorni - 50% retribuzione effettivamente percepita alla data dell’evento per i primi 20 giorni e 66,66% tra i 21 e i 180 giorni).

Alle due prestazioni temporanea assoluta e complementare ha diritto anche il personale non marittimo che imbarca/lavora sulle navi (ovvero i lavoratori che non stipulano la "convenzione di arruolamento"); vale a dire personale che possiamo trovare sulle navi da crociera o sui traghetti con qualifiche varie (cassieri, baristi, etc.), che non hanno il libretto di navigazione e di conseguenza dovranno allegare alla domanda di prestazione documentazione equivalente.

E’ inoltre prevista una prestazione specifica per i marittimi, la cosiddetta “Legge Focaccia”, in caso di inidoneità temporanea all’imbarco, che è corrisposta al termine di un evento di malattia comune, per tutta la sua durata, fino a un massimo di un anno dalla dichiarazione di inidoneità. Gli importi sono pari al 75% della retribuzione percepita alla data dello sbarco considerando le sole voci di retribuzione ordinaria e dell’indennità di navigazione nella misura del 50% (restano escluse le voci variabili). In caso di infortunio o malattia professionale questa indennità viene pagata dall’Inail.

L'Inps precisa inoltre che anche i verbali per la prestazione di inidoneità temporanea all’imbarco vengono trasmessi all’Inps in forma cartacea, in attesa di sviluppo dell’applicativo informatico.

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