La circolare di Inps per gli assunti a tempo determinato

L’Inps, con la circolare n. 94/2020, fornisce indicazioni sull’indennità, pari a 600 euro, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, a favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

I lavoratori per accedere all’indennità devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

  • titolarità, nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro come sopra individuati deve essere stata pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nel corso dell’anno 2018 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità di trattamento pensionistico diretto e di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020, (data di entrata in vigore del decreto ministeriale).

Poiché l’indennità è rivolta alla categoria di lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’Istituto individua le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della indennità.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda, l’Inps chiarisce che le richieste presentate per il mese di marzo 2020, ma respinte perché il richiedente non ha indicato la qualifica di stagionale, verranno riesaminate d’ufficio dall’Istituto al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso alla indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Pertanto, non si dovrà presentare alcuna nuova domanda in quanto l’Istituto considererà utile, anche se respinta, quella già presentata ai sensi dell’articolo 29 del “Decreto Cura Italia”. Dovranno invece presentarla chi non l’aveva fatto.

L’Istituto precisa che nei confronti dei provvedimenti adottati in materia di indennità Covid-19 non è ammesso ricorso amministrativo. L’assicurato può tuttavia proporre azione giudiziaria avverso i suddetti provvedimenti.

Incumulabilità e incompatibilità

L’indennità non è cumulabile con i seguenti trattamenti:

trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga (articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18/2020);
indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020;
indennità istituite per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dai decreti ministeriali del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020 a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
indennità istituite per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dal decreto ministeriale del 30 aprile 2020 a favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio;
indennità a favore di alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all’articolo 84 del D.L. n. 34/2020;
indennità a favore dei lavoratori domestici (art. 85 del D.L. n. 34/2020), convertito;
reddito di emergenza (art. 82 D.L. n. 34/2020);
reddito di cittadinanza ( D.L. n. 4/2019).

L’Istituto ricorda che l’indennità non è riconosciuta a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (14 luglio 2020), sono titolari di pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e ai percettori dell’indennità c.d. “APE sociale”.

L’indennità è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità ed è inoltre compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione agricola, con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis D.L. n. 50/2017), nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Notizie previdenza