ANTICIPAZIONI

Ai sensi della normativa di settore, l'iscritto alla previdenza complementare da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione sulla posizione maturata per:

  • spese sanitarie sostenute per terapie e interventi necessari e straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, a seguito di gravissime situazioni relative a sé o ad un familiare fiscalmente a carico;
  • acquisto della prima casa di abitazione di proprietà dell’iscritto o di un figlio;
  • realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinari, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), relativamente alla prima casa di abitazione;
  • spese relative alla fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui agli artt. 5 e 6 della L. 8 marzo 2000, n. 53.

L’anticipazione riguarda l'intera posizione individuale maturata, con esclusione delle quote accantonate virtualmente, atteso che il conferimento di queste al Fondo avviene solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Relativamente al possesso del requisito degli “anni di partecipazione alla previdenza complementare”, verranno considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto, per i quali non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. L’Anticipazione erogata non può, in ogni caso, essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

RISCATTO

Il riscatto della posizione individuale maturata è consentito quando vengono meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cessazione del rapporto di lavoro) prima del pensionamento.

In mancanza di richiesta di riscatto la posizione individuale rimane presso il Fondo. Inoltre, non è possibile richiedere il riscatto in caso di nuova assunzione presso una delle amministrazioni aderenti al Fondo di provenienza, in quanto, in tal caso, viene riattivato automaticamente il rapporto contributivo presso il Fondo.

DECESSO

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la sua posizione individuale è riscattata:

  • dal coniuge;
  • dai figli/e, in mancanza del coniuge, presso l’Inps-GDP (per gli enti pubblici non economici presso le amministrazioni stesse).
  • dai genitori, in mancanza del coniuge e dei figli/e, purché fiscalmente a carico dell’iscritto;
  • dal beneficiario precedentemente designato dall’iscritto, in mancanza dei suddetti soggetti,
  • in mancanza di tutti i soggetti sopra indicati, la posizione resta acquisita al Fondo.

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