Il decreto legislativo 124/1993, che disciplina ancora la previdenza complementare del comparto pubblico all’art. 8, commi 2 e 3, formula due prestazioni pensionistiche definite rispettivamente di vecchiaia e di anzianità.

  • Pensione di vecchiaia

I lavoratori pubblici maturano il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti di età previsti dal sistema obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di adesione al Fondo. L’anzianità di partecipazione presso altri Fondi pensione complementari o presso altre forme pensionistiche individuali viene riconosciuta ai fini della maturazione del requisito di iscrizione. Nel periodo 2019-2022 l'età pensionabile è fissata a 67 anni per uomini e donne. Dal 2022 i requisiti d’età verranno rivisti in base all'incremento delle aspettative di vita rilevato dall’ISTAT.

  • Pensione anzianità

I lavoratori pubblici maturano il diritto alla pensione di anzianità in caso di cessazione dell’attività lavorativa, con un’età non inferiore di oltre 10 anni a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno 15 anni adesione al Fondo pensione (ridotti a 5 per i Fondi la cui autorizzazione di esercizio non sia stata rilasciata da più di 15 anni). Nel Triennio 2019-2022 tale età è fissata a 57 per uomini e donne; dal 2023 i requisiti anagrafici verranno rivisti in base all'incremento delle aspettative di vita rilevato dall’ISTAT. Anche in questo caso l’anzianità di partecipazione presso altri Fondi pensione complementari o presso altre forme pensionistiche individuali viene riconosciuta ai fini della maturazione del requisito di iscrizione.

Per quanto previsto dal comma 6, art.7 del decreto legislativo 124/1993 le prestazioni pensionistiche possono essere liquidate come:

  • rendita vitalizia;
  • in capitale dell'intera posizione qualora la rendita ottenuta dalla conversione dell’intera posizione maturata risulti inferiore all’Assegno Sociale;
  • fino al 50% dell’importo sotto forma di capitale e la restante parte in rendita vitalizia qualora la rendita ottenuta dalla conversione dell’intera posizione maturata risulti non inferiore all’Assegno Sociale .

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