I Fondi pensione negoziali dei pubblici dipendenti operano in regime di contribuzione definita stabilendo nel loro ordinamento uno specifico ammontare minimo di contribuzione necessario alla partecipazione degli aderenti. La contribuzione è stabilita dal regolamento del Fondo ed è data come un valore in percentuale su una retribuzione di riferimento. La posizione individuale, che genererà la prestazione, dipende quindi dagli importi versati e dai rendimenti ottenuti con il loro investimento sui mercati finanziari oltre che dai costi amministrativi e di gestione del patrimonio. La durata del periodo di adesione, inoltre, può incidere sul calcolo della tassazione e, quindi, sul risultato finale utile per l’aderente.

Per il settore in esame la posizione finale presso il Fondo è data dalla somma di due quote corrispondenti a due modalità diverse di contribuzione:

Il montante presso il Fondo”: durante la partecipazione al Fondo, il conto individuale dell’aderente viene implementato dal versamento periodico di un contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Al momento tutti i Fondi negoziali attivi per il comparto dei pubblici dipendenti prevedono un versamento pari all’1% della retribuzione lorda a carico del lavoratore e un contributo di pari importo a carico del datore.

Le quota di contribuzione sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi di lavoro. La trattenuta è mensile in busta paga e viene versata dal datore di lavoro direttamente nel Fondo pensione e riportati nella Certificazione Unica (CU). Il lavoratore, sempre nel rispetto di quanto previsto dal regolamento del Fondo, ha facoltà di aumentare la propria percentuale di contribuzione in busta paga e/o di effettuare dei versamenti direttamente al Fondo su base volontaria e senza alcuna periodicità prestabilita. La contribuzione viene accreditata su un conto nominativo proprio dell’iscritto, al quale si andranno ad aggiungere i rendimenti conseguiti con l’investimento dei contributi sui mercati finanziari. Al valore del montante così definito saranno sottratti i costi amministrativi e della gestione finanziari.

Il montante figurativo: durante il periodo di adesione su un conto virtuale presso l’Inps-GDP (per gli enti pubblici non economici presso le amministrazioni stesse), vengono contabilizzate le quote di TFR a finanziamento della previdenza complementare. La percentuale di TFR destinata al Fondo è così distinta:

  • Per i lavoratori aderenti, che vengono assunti già in regime di TFR (assunzioni a partire dal 1° gennaio 2001), è previsto l’accantonamento figurativo di tutto il TFR maturato (pari al 6,91% della retribuzione di riferimento), a partire dalla data di adesione alla previdenza complementare.

L’eventuale TFR maturato prima dell’adesione, rivalutato con la modalità propria del trattamento in parola, verrà liquidato direttamente al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.

  • Per i lavoratori che hanno aderito al Fondo pensione con opzione con al TFR (in servizio al 31/12/2000) è previsto un accantonamento del trattamento non superiore al 2% della retribuzione di riferimento (quindi, non superiore al 28,94% del TRF stesso).

A favore degli stessi lavoratori è previsto un ulteriore accantonamento figurativo pari all’1,5% della retribuzione di riferimento per il TFS (80% della retribuzione utile). Tale quota non è dovuta per i dipendenti degli enti pubblici non economici e degli altri enti in regime Indennità di Anzianità (IA), per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPS-GDP ai fine del TFS/TFR.

Alla cessazione dal servizio, l’interessato matura il diritto alla percezione del Tfr, opportunamente rivalutato, derivante dalla trasformazione del Tfs spettante sino all’adesione, nonché le quote residue di Tfr che non confluiscono a previdenza complementare maturate dall’adesione alla cessazione. Alla cessazione dell’adesione gli enti gestori della contribuzione figurativa provvederanno a trasferire al fondo negoziale una somma pari al montante accantonato opportunamente rivalutato.

Ricordiamo, infine, che il termine ultimo per l’esercizio dell’opzione, già più volte prorogato, al momento è fissato al 31 dicembre 2020. Dopo tale data, la possibilità di opzione al TFR e conseguente adesione a Fondi negoziali della previdenza complementare, salvo un’ulteriore proroga o una modifica della disciplina in merito, sembra esclusa. L’art. 10 dell’Accordo quadro nazionale in materia di fine rapporto e previdenza del 29/07/1999 individua, infatti, quali destinatari della previdenza complementare “… i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del Dpcm, di cui all’art. 2, comma 1, che avranno esercitato l’opzione, di cui all’art. 59, comma 56, della legge n. 449/97, e quelli assunti a far tempo dall’entrata in vigore del predetto Dpcm, i quali chiedano l’iscrizione ai fondi stessi”.

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