NORMATIVA FINO AL 2022

La possibilità per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata optando per il calcolo  contributivo (cosiddetta opzione donna) prevista in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è stata, negli ultimi anni, più volte prorogata.

Il D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019,  ha confermato le destinatarie e fissato i nuovi requisiti. Successivamente, le leggi di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e 2022 (l. n. 234/2021)  hanno prorogato questa possibilità rispettivamente alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato almeno 35 anni di contribuzione e un’età pari o superiore a 58 anni se dipendenti e a 59 anni se  autonome. 

Tale possibilità è ammessa sia per coloro che hanno meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 sia per coloro che hanno superato tale anzianità contributiva.

Continuano ad applicarsi le previgenti decorrenze: attesa di 12 e 18 mesi, rispettivamente per le dipendenti e le autonome, dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti.

Le lavoratrici, a tempo indeterminato, del comparto scuola e Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti. 

Di seguito la tabella che riassume i requisiti previsti.

 Pensione anticipata per le lavoratrici in opzione donna 

Lavoratrici

Requisiti entro il 31.12.2021

Finestra mobile

dipendenti

58 anni di età e 35 anni di contributi

12 mesi

autonomi

59 anni di età e 35 anni di contributi

18 mesi

Le lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente all'apertura della cosiddetta "finestra mobile".

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni è valutabile tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata o versata, con esclusione dei periodi per malattia e disoccupazione o equiparati (ad es. NASpI, ASpI, mini-ASpI,) ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici che si avvalgono di questa facoltà non si applicano i benefici previsti nel sistema contributivo per l’evento maternità che consentono l’anticipo del requisito d’età o, in alternativa, l’elevazione del coefficiente di trasformazione ai fini del calcolo. Per conseguire la pensione anticipata “opzione donna” è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

COME CAMBIA NEL 2023

La Legge di Bilancio per il triennio 2023-2025”, entrata in vigore il 1° gennaio 2023 (n.  197 del 29 dicembre 2022) ha apportato sostanziali modifiche alla normativa riguardante il pensionamento anticipato con “Opzione donna”.

Infatti, il comma 292 dell’articolo 1 prevede questa possibilità, con requisiti da perfezionare entro il 31.12.2022, solo alle lavoratrici:

a) che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 3, comma 3), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

c) licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Resta invariata l’anzianità contributiva richiesta (35 anni), da maturare entro il 31.12.2022, ma cambia il requisito dell’età. Le lavoratrici caregiver e invalide almeno al 74% possono accedere al trattamento pensionistico con un’età anagrafica di almeno:

·       60 anni se senza figli; 
·       59 anni se con 1 figlio;
·       58 anni se con almeno 2 figli.

Le lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi, invece, devono aver perfezionato, sempre entro il 31.12.2022, 35 anni di contribuzione e 58 anni di età, indipendentemente dal numero dei figli.

Non è più prevista la differenziazione dell’età per gestioni e i predetti requisiti anagrafici sono validi sia per le dipendenti che per le autonome.

Restano invece confermate le previgenti disposizioni in materia di decorrenza: 

·       12 mesi di attesa dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti, 
·       18 mesi di attesa per le lavoratrici autonome, che accedono al pensionamento attraverso una delle gestioni speciali.

Le lavoratrici a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi nell’anno 2022 possono accedere al pensionamento, rispettivamente il 1° settembre e il 1° novembre del 2023, presentando la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023.

Ai fini del diritto, per la determinazione dell’anzianità contributiva delle iscritte all’AGO e alle forme sostitutive, non concorrono i contributi figurativi per malattia e disoccupazione, ASpI, mini-ASpI e NASpI.

Si ricorda, infine, che le lavoratrici con i requisiti previsti (35 anni di contributi e 58 anni se dipendenti e 59 anni di età se autonome) entro il 31 dicembre 2021, possono accedere al trattamento pensionistico anche dopo l’apertura della finestra.

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