Chi fa domanda dell’assegno temporaneo per figli minori entro il 30 settembre avrà diritto al pagamento degli arretrati a partire dal 1° luglio, data in cui l’Inps ha attivato la procedura informatica di gestione delle richieste. A ricordarlo l’Inca Cgil sottolineando che quanti ne faranno richiesta oltre tale data, la decorrenza del sussidio economico corrisponderà al mese di presentazione della domanda. 

Il Patronato, che ha già inotrato un congruo numero di richieste per conto dei suoi assistiti, ricorda agli utenti che si tratta di un nuovo sostegno economico ponte, valido fino al 31 dicembre 2021, cui hanno diritto le famiglie con figli di età inferiore a 18 anni, compresi  i minori adottati e in affido preadottivo, a carico, che finora erano esclusi dall’Assegno al nucleo familiare (ANF). Il carattere transitorio della misura è dovuto al fatto che il Governo con l’approvazione della legge quadro n. 46/2021 intende riordinare con decreti attuativi l’intera materia introducendo a partire dal 1° gennaio 2022 l’Assegno Unico Universale, estendendo a tutti i nuclei familiari con minori a carico il diritto ad un sostegno economico, adeguando la nostra legislazione a quelle già vigenti in altri paesi europei. 

In attesa che ciò avvenga, l’assegno ponte è rivolto, quindi, ai:  
nuclei familiari di lavoratori autonomi;
nuclei familiari in cui sono presenti soggetti inoccupati;
nuclei che non beneficiano dell’Assegno per il nucleo familiare, in assenza di uno o più requisiti di legge;
coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo.

Alla presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve, cumulativamente, essere:

cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale. I cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria, sono equiparati ai cittadini italiani;

soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, ai sensi del codice civile;

residente e domiciliato in Italia con i figli a carico (reddito complessivo annuo del figlio minore non superiore a 4.000 euro) sino al compimento del 18esimo anno d’età. Il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune al momento della domanda. In caso di affido condiviso dei minori, vi è la possibilità che l’Assegno temporaneo venga erogato nella misura del 50% anche all’altro genitore;

residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale (in questo caso, in quanto lavoratore, se risulta beneficiario di ANF, non potrà accedere alla prestazione dell’Assegno temporaneo per incompatibilità tra le due misure).

L'importo dell'Assegno ponte varia in ragione di determinati tetti reddituali ricavati dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che prevede:  per un ISEE fino a 7.000 euro, un sussidio pari a 167,5 euro per ciascun figlio, in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi; oltre la soglia di 50.000 euro, il  sussidio non spetta. Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.  Il sussidio spetta anche ai nonni nel caso in cui i nipoti minori in linea retta risultino a carico e siano presenti nell’ISEE del richiedente. 

L’Assegno temporaneo per figli minori è compatibile con:
il Reddito di cittadinanza e con altre misure in denaro per i figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
l’assegno di natalità alla nascita;
il fondo di sostegno alla natalità;
le detrazioni fiscali;
gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.