La lavoratrice che sceglie di lavorare all’ottavo mese di gravidanza, usufruendo della facoltà prevista dal decreto legislativo 151/2001, conserva il diritto all’integrale congedo obbligatorio per maternità di 5 mesi e all’Inps spetta l’onere del pagamento delle relative indennità per l’intero periodo. Così si è espresso il tribunale ordinario di Trento accogliendo un ricorso patrocinato dai legali di Inca, in favore di una lavoratrice, alla quale l’Istituto previdenziale pubblico ha ridotto a 4 mesi il periodo di congedo poiché, al momento della domanda, aveva esibito una certificazione sanitaria non redatta da un medico del Servizio Sanitario Nazionale.     

Per Inps, questo è stato un motivo sufficiente per ridurre di una mensilità il pagamento delle indennità dovute per legge, compresa la copertura della contribuzione figurativa degli oneri previdenziali, nonostante le buone condizioni di salute della lavoratrice fossero state confermate dal Medico Competente aziendale.

Richiamando anche la sentenza di Cassazione del 30 aprile 2013 (n.10180), il Tribunale di Trento, nella pronuncia depositata il 29 giugno scorso (n. 116), sottolinea che qualora la lavoratrice presti servizio nell’ottavo mese di gravidanza, senza aver presentato la dovuta certificazione di assenza di rischio, il datore di lavoro oltre ad andare incontro alle sanzioni previste dall’articolo 18 del d.lgs n. 151/2001,  deve corrisponderle la relativa retribuzione, mentre all’Inps spetta comunque l’onere di pagare l’indennità per la relativa mensilità, più i quattro ratei corrispondenti ai mesi successivi il parto. Sempre l’Alta Corte precisa, infatti, che è escluso che “dalla mancata presentazione da parte della lavoratrice delle certificazioni suddette possa derivare, quale sanzione, la riduzione del periodo di fruizione dell’indennità di maternità rispetto a quello, non disponibile”. Per la lavoratrice si tratta dunque di un diritto inalienabile.    

Da qui la decisione del Tribunale di condannare l’Inps a corrispondere alla lavoratrice l’indennità per il congedo obbligatorio di maternità in misura integrale ossia in relazione al periodo di cinque mesi, anziché di quattro mesi come già erogata dall’Inps, con gli interessi legali decorrenti dal 121esimo giorno successivo a quello di maturazione del credito. 

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