L'Inps chiarisce che non sarà sospesa la pensione dei medici in quiescenza, richiamati in servizio per affrontare l'emergenza sanitaria, se i relativi redditi sono riconducibili a lavoro autonomo.  Mentre resta la sospensione, per i titolari di pensione di vecchiaia, ai vengano conferiti incarichi retribuiti dalle aziende sanitarie e socio-sanitarie.    

I redditi da lavoro autonomo dei medici pensionati, richiamati in servizio per affrontare l'emergenza sanitaria, sono pienamente compatibili con la titolarità di una pensione di vecchiaia, anticipata o quota 100. A chiarirlo è l'Inps con un comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale il 29 aprile scorso, precisando: "Nel caso di medici titolari di assegno pensionistico di vecchiaia o anticipata, che si rendono disponibili per operare le vaccinazioni attraverso un incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritto con le Aziende sanitarie, possono farlo senza incorrere nella sospensione della pensione, a condizione che l’incarico sia assegnato ai sensi dell’articolo 2 bis del DL 18/2020 convertito dalla legge 24/4/20 n. 27 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. E in tal caso la compatibilità vale anche per i titolari di pensione attivata in quota 100 che siano ancora al di sotto dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, al raggiungimento della quale reddito pensionistico e altro reddito da lavoro diventa cumulabile".

La sospensione dell'assegno pensionistico, invece, opera per quanti siano titolari di pensione di vecchiaia ai quali siano attribuiti incarichi retribuiti dalle aziende sanitarie e socio-sanitarie, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis del DL 2/2021, convertito in Legge n.29/2021, per i quali vale il principio della incumulabilità (ad esempio, incarico a tempo determinato). Per effetto di questa norma, nei confronti del personale sanitario collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, ai quali a decorrere dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto, sono stati conferiti incarichi retribuiti per fare fronte all’emergenza da COVID-19, l’Inps provvede alla sospensione del relativo trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.

Per quanto riguarda, infine, i medici somministrati, l'Inps ricordando che il contratto di somministrazione di lavoro si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti (un'agenzia per il lavoro – quale somministratore - , l’utilizzatore ed il lavoratore), valgono i principi della cumulabilità con la pensione di vecchiaia e con quella anticipata e dell’incumulabilità con la pensione “quota 100”, ovviamente fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.