Richiesta di indebiti non dovuta. L’Inca vince in primo grado un’altra causa contro l’Inps, in favore di un ex dipendente Honeywell.

Un’altra sentenza sugli indebiti Inps dà ragione all’Inca. Il Tribunale di Chieti, con una pronuncia emessa il 14 aprile, ha ribadito ancora una volta che la decorrenza dell’indennità NASpI non può essere differita alla fine del periodo preavviso di licenziamento, soprattutto se l’azienda non lo paga effettivamente, riaffermando anche il diritto del disoccupato di potersi reimpiegare, per un periodo massimo di 6 mesi, durante la fruizione dell’indennità, come prevede la normativa. Cancellata, quindi, la pretesa di Inps, ai danni di un lavoratore, ex dipendente della Honeywell, rimasto disoccupato,  a cui l’Inps ha chiesto la restituzione di tutte le mensilità di indennità Naspi, percepite regolarmente dal 3 luglio 2018 al 31 gennaio 2020, per un somma pari a oltre 19 mila euro.

Il caso esaminato rientra tra quei lavoratori coinvolti nella vertenza Honeywell, conclusasi lo scorso anno con un accordo collettivo, sottoscritto con i sindacati, che prevedeva un incentivo all’esodo e la rinuncia al mancato preavviso di licenziamento. In virtù di tale intesa, secondo la tesi dell’Inps, la decorrenza della NASpI doveva essere posticipata alla fine del periodo di preavviso, anche se l’azienda non gliel’aveva pagato, come è risultato agli atti e come, del resto, prevedeva la rinuncia espressamente indicata nell’intesa sottoscritta tra azienda e sindacati. L’Istituto, inoltre, ha contestato al disoccupato di aver lavorato per un periodo inferiore a sei mesi mentre percepiva l’indennità, nonostante la normativa sugli ammortizzatori sociali lo consenta, considerando questo fatto un motivo più che sufficiente per farlo decadere dal diritto. 

Tesi confutata dal tribunale di Chieti che, richiamando anche una pronuncia della Cassazione che, esaminando un caso analogo,  sottolinea come la decorrenza dell’indennità scatti “a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamente corrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale ultima indennità, e a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato”. 

La causa, patrocinata dall'avvocato Carmela Panebianco, consulente del Patronato della Cgil, “riveste particolare importanza - spiega Giuseppe Visco, direttore Inca Chieti - perché rappresenta un precedente per l'annullamento di eventuali altri indebiti che potrebbero essere notificati ai lavoratori della Honeywell che si sono rioccupati prima della scadenza del periodo di fruizione dei 2 anni di Naspi”. Secondo il Patronato della Cgil, la Sentenza del Tribunale di Chieti, ottenuta grazie alla tutela individuale promossa dall'Inca di Chieti, consolida la giurisprudenza in materia e fornisce un utile sostegno alla piena validità degli accordi collettivi sottoscritti dalle nostre categorie simili a quelli del caso Honeywell”.