La legge di bilancio 2021 prevede alcune novità positive in favore delle vittime dell'amianto: un aumento del 15% delle rendite in essere; una "una tantum" di 10mila euro per i malati di mesotelioma non di origine professionale, nonché l'estensione delle prestazioni Inail anche alle Unioni Civili. 

Di seguito, nel dettaglio i singoli provvedimenti:    

Fondo vittime amianto

Prestazione aggiuntiva del 15% alla rendita in essere

A decorrere  dal  1°  gennaio 2021, viene previsto che l’Inail eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15% della rendita in essere. È una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, aggiuntiva alla rendita posta a carico del "Fondo per le vittime dell’amianto", istituito presso l’Inail con la legge finanziaria 2008. Tale contributo spetta ai titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax o, in caso di morte, ai loro eredi. 

Il beneficio è riconosciuto anche alle parti delle Unioni Civili, poiché queste, con l’approvazione della legge n. 76/2016, sono state equiparate ai coniugi; il che determina l’applicazione automatica delle norme che regolano il riconoscimento delle prestazioni economiche erogate dall’Inail. All'Istituto assicuratore spetta l’accertamento della presenza dei requisiti richiesti.

Una tantum di 10 mila euro per i malati di mesotelioma pleurico non professionale

Sempre a far data dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma  non professionale viene riconosciuta una prestazione di 10.000 euro, sotto forma di una tantum, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare o ambientale. L’indennizzo  viene  corrisposto in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o dei suoi eredi in caso di decesso. La domanda deve essere presentata all'Inail entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia, pena la decandenza dal diritto.

Per quanto riguarda le risorse finanziaria, la legge di bilancio dispone che le risorse del "Fondo vittime d'amianto", già disponibili al 31 dicembre 2020, vengano utilizzate sia per il pagamento delle prestazioni aggiuntive in favore dei lavoratori esposti all’amianto (con riferimento agli eventi denunciati fino alla fine dell scorso anno) sia per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale o dei loro eredi (sempre con riferimento ad eventi accertati fino al 31 dicembre 2020) e per i quali non sia decorso il termine di decadenza di tre anni dalla data di accertamento della malattia. Inoltre, la legge di bilancio 2021 ha definitivamente eliminato dal 1° gennaio 2021 la quota del Fondo a carico delle imprese, dopo il periodo transitorio di non applicazione, precedentemente limitato al triennio 2018-2020, per effetto dell’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017,n. 205. Pertanto, da adesso in poi l’addizionale non più è dovuta. 

A copertura dei costi finanziari delle misure, il Fondo vittime d'amianto è stato incrementato di 39 milioni di euro per il 2021 e ha disposto un aumento graduale per gli anni a venire fino a 51 milioni annui nel 2030.

Benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario

Per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, il comma 360 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha disposto il riconoscimento dei benefici previdenziali per l’amianto, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 8 della legge 257/1992, vale a dire una maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici pari a 1,50 per il periodo di esposizione all’amianto, prevedendone anche un iter più veloce per il riconoscimento del diritto.  

La legge di bilancio per il 2021 ha introdotto termini perentori per l’invio all’Inps della documentazione ad integrazione delle domande presentate precedentemente. 

In particolare:

  • Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio (15 gennaio 2021) l’Inps dovrà richiedere la documentazione integrativa al datore ndi lavoro.
  • Entro i successivi 90 giorni il datore di lavoro dovrà produrre la documentazione richiesta all’ente previdenziale.
  • Entro i 15 giorni successivi l’Inps dovrà inviare la documentazione all’Inail 
  • Entro i successivi 60 giorni l’Inail dovrà rilasciare all’Inps le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso ai benefici previdenziali 
  • Entro altri 60 giorni l’Inps verificherà le domande presentate e compilerà una graduatoria dei lavoratori aventi diritto ai benefici previdenziali tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 

La verifica dell’Inps non è dovuta per i lavoratori che hanno ricevuto la certificazione Inail entro il 30 giugno 2020, i quali potranno accedere al pensionamento entro il 31 dicembre 2021, sempreché abbiano maturato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020.

 Per conoscere le altre novità contenute nella legge di bilancio in merito alle misure in favore dei danneggiati da vaccinazioni clicca qui.