Con le mensilità di novembre e dicembre 2020, gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti e i sordi, titolari di pensione, riceveranno l'"incremento al milione" (delle vecchie lire), in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, che ha esteso il diritto alla maggiorazione a partire dal compimento dei 18 anni e non più dai 60 anni in poi, come è stato finora.

Con il messaggio n. 3960 del 28 ottobre, l'Inps fornisce le indicazioni sulle modalità di pagamento, sottolineando che gli aventi diritto non dovranno presentare alcuna domanda, poiché sarà riconosciuta d'ufficio dall'Istituto, sempreché siano rispettati i limiti di reddito, previsti dalla normativa vigente (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati).Inoltre spiega che saranno pagati gli arretrati dovuti dal 20 luglio 2020. L’importo spettante, per il 2020, è di 651,51 euro per 13 mensilità

Qualora i redditi personali abbiano subito una variazione nel corso del 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non sono stati comunicati all’INPS attraverso le previste modalità, non sarà possibile procedere d’ufficio al riconoscimento della maggiorazione. In tali casi, l’interessato dovrà quindi presentare una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale, utilizzando l’apposito servizio online sul sito www.inps.it, oppure rivolgendosi alla Struttura territoriale di competenza o a un Istituto di patronato regolarmente abilitato a prestare tale servizio di assistenza.

Una volta effettuata la ricostituzione reddituale la Struttura territoriale procederà alla verifica del diritto alla maggiorazione e, in presenza dei prescritti requisiti, al riconoscimento del beneficio.

L'Inps ricorda  altresì che, ai sensi della normativa vigente, le pensioni di importo superiore ai mille euro devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata. Pertanto, i pensionati che percepiscono l'assegno in contanti e che, per effetto della maggiorazione, hanno diritto a un importo mensile complessivo superiore ai mille euro, ove non ne siano già titolari, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata, identificati dall’apposito codice IBAN, intestato al titolare della prestazione, su cui desiderano che sia accreditata la pensione.

Il relativo IBAN dovrà essere immediatamente comunicato all’INPS, mediante variazione delle modalità di pagamento che potrà essere richiesta direttamente all’ufficio postale o sportello bancario dove è instaurato il rapporto finanziario. Sarà cura dell’Ente pagatore, come da contratto in essere, comunicare la variazione all’INPS tramite il Data Base condiviso. In alternativa, la comunicazione potrà avvenire utilizzando l’apposito servizio online “Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche” o rivolgendosi ad un intermediario abilitato.