Con circolare n. 34 del 26 luglio 2023, l’INAIL, così come decretato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali1, ha provveduto alla rivalutazione dell’importo dell’assegno di incollocabilità. Dal 1° luglio l'ammontare dell'assegno mensile di incollocabilità erogato dall'Inail passerà da 268,37 a 290,11 euro.

L’importo è stato rivalutato sulla base della variazione dell'8,1%, registrata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022. La variazione di importo e i relativi arretrati saranno messi in pagamento dall’INAIL con il rateo di ottobre 2023.

L’assegno di incollocabilità grandi invalidi è una prestazione riservata agli invalidi per infortunio o malattia professionale, titolari di rendita diretta.

Per ottenerlo i requisiti sono:

  • età non superiore a 65 anni;
  • inabilità non inferiore al 34%, riconosciuta dall’INAIL secondo le tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 per infortuni o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
  • menomazione superiore al 20%, riconosciuta dall’INAIL secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 per gli infortuni e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente, decorre dal 1° giorno del mese successivo alla domanda e viene pagato mensilmente

Si ricorda che l'assegno di incollocabilità è una prestazione economica che viene erogata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell'impossibilità di fruire dell'assunzione obbligatoria.

L'assegno svolge, quindi, una funzione sostitutiva dell'avviamento obbligatorio al lavoro nei confronti degli invalidi che hanno perso ogni capacità lavorativa o che, per il grado o la natura dell'invalidità, potrebbero essere nocivi per l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti.

Viene corrisposto fino al 65° anno di età, salvo che nel frattempo non intervengano variazioni nella condizione di incollocabilità e, nonostante l’età pensionabile si sia innalzata nel tempo, il limite per usufruire dell’assegno di incollocabilità è rimasto ancorato ai 65 anni. Inoltre, si rammenta che la misura è esente da IRPEF e non concorre alla formazione del reddito.