Prorogati fino al 30 giugno i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili. Lo fa sapere l'Inail in un comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale, chiarendo che i datori di lavoro pubblici e privati possono nuovamente chiedere all'Istituto visite mediche specifiche per i lavoratori maggiormente esposti al rischio contagio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore, in applicazione dell’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020.  

"L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia, spiega l'Inail, in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come 'fragili',  ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità".

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Nella stessa nota, l'Inail ricorda che per i datori di lavoro, non tenuti a nominare un Medico Competente (ai sensi del d.lgs. 81/2008), la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Istituto che vi provvede con i propri medici del lavoro. Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie. Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.