A partire dal 1° gennaio 2022, è scattato l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con la circolare n. 11 del 24 febbraio 2022, l’Inail ha dato disposizioni sulla modalità di attuazione dell'art. 66 Decreto-legge 73/2021, convertito, con modificazione, dalla legge 106/2021.  

Ciò comporta che per questa categoria, l’INAIL, in caso di infortuni o malattie professionali, riconoscerà le prestazioni previste per la generalità dei lavoratori, vale a dire:

  • prestazioni economiche (indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, indennizzo per il danno biologico, rendita ai superstiti, ecc.);
  • prestazioni sanitarie e sociosanitarie (tra cui le cure integrative riabilitative, l’assistenza protesica, gli interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione); 
  • prestazioni integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all’INAIL.

Nella circolare, l'Istituto assicuratore precisa che per le attività svolte da questi lavoratori “vige una presunzione legale di pericolosità”, e vanno così a integrare quanto disposto dagli artt. 1 (attività protette) e 4 (soggetti assicurati) del D.P.R. 1124/1965.

Tra i soggetti interessati rientrano coloro che svolgono, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma, attività propriamente artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di uno spettacolo, le maestranze dello spettacolo, teatrali, cinematografiche o di imprese di audiovisione (macchinisti, elettricisti, falegnami, tappezzieri, pittori e decoratori), nonché coloro che svolgono attività retribuite di insegnamento o di formazione in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche e gli addetti ad attività di carattere promozionale concernenti spettacoli dal vivo, cinematografici o del settore audiovisivo.

Per quanto riguarda gli infortuni in itinere, quelli che per definizione si verificano nel percorso casa lavoro e viceversa, la circolare Inail sottolinea l'obbligo di presentare la denuncia da parte del committente, sia in andata che in ritorno all'abitazione del lavoratore, o dei committenti, quando l'evento infortunistico si verifica durante il trasferimento tra due luoghi di lavoro diversi.