I lavoratori autonomi dello Spettacolo possono fare domanda dell'indennità di disoccupazione (cosiddetta ALAS). Lo rende noto l'Inps, in un comunicato stampa pubblicato oggi sul sito istituzionale. 

La nuova tutela, introdotta dal decreto sostegni-bis (articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) copre i casi di disoccupazione involontaria a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed è erogata per un massimo di 6 mensilità. L'importo è pari al 75% del reddito medio mensile (calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione). 

Nello specifico, i destinatari della prestazione sono i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997), nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo  2,  comma  1,  lett.  a)  e  i  lavoratori  autonomi  “esercenti  attività  musicali”  di  cui all’articolo  3,  comma 98,  della legge  24 dicembre  2003, n.  350. 

I richiedenti, al momento della presentazione  della  domanda, devono soddisfare i seguenti requisiti: 

a) non devono avere in  corso rapporti  di  lavoro  di qualsiasi  tipologia  sia  autonomo  (compreso  il  rapporto  di  collaborazione) che subordinato (a tempo  determinato  e/o  indeterminato). 

b) non  essere  titolari,  alla  data  di  decorrenza  della  prestazione  e  durante  l’intero  periodo  di percezione  dell’indennità,  di  trattamenti  pensionistici diretti,  nonché  dell’“APE  sociale”. 

c) non  essere  beneficiari,  alla data di  decorrenza della prestazione  e  durante  l’intero  periodo di  percezione  dell’indennità,  di  Reddito  di  cittadinanza. 

d) hanno maturato,  dal  1°  gennaio  dell’anno  precedente  la  conclusione  dell’ultimo  rapporto di  lavoro  autonomo, almeno  quindici  giornate  di  contribuzione  versata  o  accreditata  al Fondo  pensione  lavoratori  dello  spettacolo,  inclusi  eventuali  contributi  figurativi  o accreditati  per  i periodi  di  maternità. 

e) non devono aver percepito un reddito superiore a 35 mila euro  nell’anno  precedente  alla  presentazione  della  domanda.