DOMANDA:

Quando si può richiedere il congedo Covid e chi può fruirne? Quali sono i requisiti richiesti e quanto dura?

RISPOSTA:

Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. A usufruirne, inoltre, può essere uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente.

La circolare numero 116, rilasciata dall’Inps il 2 ottobre scorso, fornisce le istruzioni sulla modalità di fruizione della misura, “precisando che la possibilità di beneficiare del congedo è riservata ai soli genitori lavoratori dipendenti e non ai genitori lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata. Il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”.

Il genitore richiedente deve avere un rapporto di lavoro in essere e non deve svolgere lavoro agile durante il periodo di congedo. Il figlio deve essere minore di 14 anni e convivente con il genitore che chiede il congedo. Il provvedimento deve essere rilasciato dal dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Anche per 15 giorni.

Al genitore spetta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e gli vengono riconosciuti tutti i contributi figurativi. Il congedo covid può essere fruito da uno solo dei genitori, anche nel caso in cui l’altro genitore sia in ferie, in malattia o in congedo non retribuito.

Se l’altro genitore è in maternità o paternità, questo tipo di congedo covid può essere comunque richiesto nel caso in cui il figlio per cui lo si richiede non sia lo stesso per cui è in essere la maternità o la paternità. Nel caso in cui l’altro genitore sia disoccupato o percepisca sostegno al reddito con cassa integrazione a zero ore la richiesta è incompatibile con la sua condizione. Se invece la cassa integrazione non è a zero ore, la richiesta del congedo sarà compatibile per i periodi di lavoro”.

Per presentare la domanda, che deve essere inoltrata all’Inps esclusivamente per via telematica, ci si può rivolgere alla sede territoriale di Inca Cgil,  dove operatrici e operatori assicurano l’assistenza necessaria fino all’esito positivo della procedura.