DOMANDA:

Volevo chiedere informazioni circa i permessi 104. Al momento usufruisco di quanto è stabilito nel comma 3, art.3, della legge 104/92 e i relativi permessi li sta prendendo mia moglie come familiare accompagnatore. È possibile fare nuova domanda a nome mio (visto che ho cominciato a lavorare) in modo che ne usufruisco io come disabile in stato di gravità per le giornate di cui necessito e lei come familiare accompagnatore per le stesse giornate?

RISPOSTA:

Nel caso di un lavoratore disabile, l’Inps ammette che i giorni di permesso possano essere riconosciuti sia al disabile che al lavoratore familiare convivente.

Il familiare del lavoratore in situazione di disabilità grave può beneficiare dell’istituto del congedo straordinario nonché dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, anche durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile medesimo.

La situazione ordinaria è che le giornate fruite, dal lavoratore disabile e dal familiare, come permesso ex L. 104 del 1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste un disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività per conto dei disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro. 

Può quindi recarsi presso la sede del Patronato Inca a lei più comoda per presentare domanda di autorizzazione a godere dei permessi mensili.