Domanda:

Lavoro in un'azienda metalmeccanica e ho un'invalidità civile riconosciuta del 60% a causa di una malattia cronica intestinale. Attualmente seguo una terapia con un farmaco immunosoppressore. I decreti legge che in questo caso mi riguardano sono poco chiari e diversamente interpretabili; mi riferisco all'articolo 26 del DPCM "Cura Italia" dove non si comprende se queste tutele sono solo per chi ha la legge 104, e al famoso codice V07 emanato da alcune sedi Inps ma non riconosciuto dai medici.

Quindi, non avendo un certificato di handicap, in base alla legge 104/92, ma essendo invalido e immunodepresso, rientro tra i pazienti che hanno diritto di stare a casa fino al 30 aprile con malattia che viene equiparata a ricovero ospedaliero?

Risposta:

L’art. 26 comma 2 del decreto legge 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”), che prevede la possibilità di assentarsi in malattia a scopo precauzionale in quanto soggetti vulnerabili, per come scritto, sta incontrando non poche difficoltà sul piano attuativo, nonché limitativo per alcune fasce più deboli.

Infatti, allo stato attuale, secondo la norma, le categorie fragili che possono accedere a tale beneficio sono:

  • i soggetti riconosciuti portatori di HANDICAP grave, di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 104/92;
  • i soggetti riconosciuti portatori di HANDICAP di cui all’art. 3 comma 1 della Legge 104/92, affetti da patologia correlate ad immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapia salvavita (patologie che devono essere certificate dalla medicina legale della ASL).

Pertanto, a nostro avviso, solo un intervento normativo modificativo, può ampliare la platea dei beneficiari.