DOMANDA

Sono un lavoratore del settore privato e vorrei sapere quali sono i requisiti per accedere al Congedo straordinario, la cui durata massima è di due anni. Usufruisco già dei giorni di permesso mensili per l'invalidità di mio padre e mia madre non ha patologie.

RISPOSTA

Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni (anche frazionabili) nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. Tuttavia, la persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.

Inizialmente, avevano diritto a fruire del congedo straordinario i genitori (anche adottivi o affidatari) e i fratelli e sorelle conviventi, a condizione che entrambi i genitori fossero deceduti. La Corte costituzionale negli anni ha ampliato la platea dei beneficiari e introdotto un preciso ordine di priorità tra gli aventi diritto:

  • coniuge (o la parte di unione civile) convivente con il disabile;
  • i genitori (naturali, adottivi o affidatari) di figlio/a gravemente disabile;
  • il figlio/a convivente con il genitore gravemente disabile;
  • i fratelli e le sorelle (anche adottivi) della persona gravemente disabile e con essa conviventi;
  • Il parente o affine entro il terzo grado convivente.

Solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi in lista, il diritto può essere concesso al soggetto successivo.

Nel suo caso, per poter usufruire del congedo biennale lei dovrebbe risultare convivente con la persona da assistere (papà) e il coniuge (mamma) dovrebbe essere invalido, cioè impossibilitato a prestare l’assistenza.