Domande fino al 15 ottobre

Ulteriore mensilità di Reddito di emergenza. Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 15 settembre 2020 ed entro il termine perentorio del 15 ottobre. Lo comunica l’Inps nella circolare n. 102 dell’11 settembre, in applicazione dell’articolo n. 23 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, che ha previsto il riconoscimento di una ulteriore mensilità del sussidio economico alle famiglie in condizioni di difficoltà economica a causa dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali.

La nuova domanda va presentata anche se il beneficio, istituito con il decreto-legge n. 34/2020, era stato precedentemente già richiesto e ottenuto.
Nella circolare, l’Inps fornisce indicazioni sulle modalità della domanda, sui requisiti e sulla compatibilità con altre prestazioni ed altri redditi, chiarendo che la richiesta del Rem può essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

Per il riconoscimento del sussidio, le famiglie interessate, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

requisiti di residenza: Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia (non è prevista una durata minima di permanenza) al momento della presentazione della domanda.

requisiti economici: L’Istituto precisa che i requisiti economici sono relativi all’intero nucleo familiare (individuato dalla DSU ai fini ISEE valida al momento della presentazione della domanda del Rem). Sono considerate valide le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Non è valida, ai fini della richiesta del Rem, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto. I requisiti economici di cui il nucleo familiare deve essere in possesso sono: un valore del reddito familiare (secondo il principio di cassa), nel mese di maggio 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio; un valore del patrimonio mobiliare familiare 2019, inferiore a 10.000 euro, elevato di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; infine, un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

L’Inca ricorda che i dati che il richiedente dichiara nella domanda saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione, pena il rigetto della domanda o la revoca del beneficio.

Il Rem essendo una misura residuale rispetto alle altre misure COVID-19, viene erogato esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali; pertanto, non è compatibile con le indennità erogate ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata;
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati;
lavoratori settore agricolo;
lavoratori dello spettacolo;
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori domestici;
lavoratori marittimi;
lavoratori dello sport.

Sono incompatibili, con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, tutti i trattamenti pensionistici previdenziali e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali (ad esempio l’assegno sociale). L’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito. Il riconoscimento successivo alla domanda di Rem del diritto a pensione ad un componente del nucleo con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente erogazione di arretrati) non comporta incompatibilità alcuna, in quanto al momento della domanda di Rem la titolarità della pensione non sussisteva.

Sono, invece, compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici (indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità).

Inoltre, il Rem è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Così pure vige l'incompatibilità con la percezione del Reddito e della Pensione di cittadinanza.

Nella circolare, l’Inps chiarisce che se la domanda è presentata entro il 30 settembre 2020, in caso di accoglimento sarà pagata la mensilità di settembre, mentre, se la domanda è presentata successivamente, ma entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, sarà erogata la mensilità di ottobre 2020.

Infine, l’Inca ricorda che l’erogazione dell’ulteriore mensilità di Rem avviene nel rispetto del limite di spesa (172,5 milioni di euro per l’anno 2020) previsto dal D.L. n. 104/2020.

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