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Pensioni dei dipendenti privati

Opzione per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo

Dal 1° gennaio 2001 è possibile optare per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo.

Dal 2 ottobre 2001 l’esercizio di opzione è consentito solo ai lavoratori destinatari del sistema misto di calcolo cioè ai lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e viene vietato a coloro che alla data del 31.12.1995 hanno maturato un’anzianità contributiva di almeno 18 anni.

La liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che avevano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001 anche se al 31.12.1995 avevano maturato un’anzianità contributiva di almeno 18 anni.

La facoltà di opzione è subordinata, inoltre, alla condizione che il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contributi di cui 5 successivi al 1° gennaio 1996.

L’opzione consente di conseguire il pensionamento di vecchiaia con le specificità del regime contributivo e cioè:

  • 5 anni di contributi effettivi;
  • fino al 31.12.2007: età flessibile da 57 a 65 anni (i nuovi requisiti richiesti a partire dall’anno 2008 sono riportati nel successivo capitolo);
  • si prescinde dal requisito anagrafico se si è in possesso di un’anzianità contributiva pari a 40 anni (nel calcolo dei 40 anni i periodi lavorati prima dei 18 anni di età vengono maggiorati dell’1,5 mentre non si tiene conto, ai fini del diritto, del periodo di riscatto dei titoli di studio e dei versamenti volontari);
  • se si ha un’età inferiore a 65 anni occorre anche soddisfare la condizione che l’importo della pensione sia almeno pari a 1,2 volte l’importo annuo dell’assegno sociale (€ 490,86 mensili nel 2009) 
  • le lavoratrici madri possono anticipare l’età minima pensionabile di 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi oppure aumentare di un anno il coefficiente di trasformazione (cioè di calcolo) in presenza di uno o due figli o di due anni con tre o più figli.

Nel sistema contributivo bisogna tener conto che non sono applicabili le disposizioni sull’integrazione al trattamento minimo.

Cumulo pensione di vecchiaia contributiva e reddito da lavoro

Dal 1 gennaio 2009, ai sensi della L. 133/2008, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema contributivo ai soggetti:

  • con almeno 60 anni di età se donna e 65 se uomo;
  • con almeno 40 anni di contribuzione;
  • con 35 anni di contribuzione congiuntamente alla prevista età anagrafica.

L’opzione è consentita anche per le prestazioni d’invalidità e per la pensione ai superstiti.

L’opzione è una scelta irreversibile e può essere fatta in qualsiasi momento, anche all’atto del pensionamento.

Requisiti richiesti dal 1° gennaio 2008
La legge 243/2004 interviene modificando le regole per l’accesso alla pensione nel sistema contributivo.

Di fatto scompare uno dei tratti peculiari del sistema:
il pensionamento di vecchiaia flessibile da 57 a 65 anni di età.

I nuovi requisiti prevedono, infatti, a partire dal 2008, l’elevazione dell’età a:

  • 60 anni per le donne;
  • 65 anni per gli uomini.

Sono esclusi dall’elevazione dell’età e, come vedremo di seguito, dal meccanismo delle "finestre" di uscita i lavoratori in possesso entro il 31 dicembre 2007 degli attuali requisiti (almeno 57 anni d’età, 5 anni di contribuzione effettiva e importo della pensione pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale se età inferiore a 65 anni), anche in regime di opzione per il sistema di calcolo contributivo.

Oltre a confermare il requisito dell’anzianità massima contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica, la legge 243/2004 introduce una nuova modalità di accesso al pensionamento consistente nel contestuale possesso dell’anzianità contributiva minima di 35 anni e dell’età anagrafica, come da seguente tabella:

Anno

ETA’ ANAGRAFICA

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

OPPURE

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

 

2008

60

 

35

40

2009

60

 

35

2010

61

 

35

2011

61

 

35

2012

61

35

2013

61

 

35

2014

62

 

35

L’introduzione di questa nuova modalità di pensionamento (35 anni di contributi + età) in effetti riguarderà principalmente gli uomini ma non potrà essere utilizzata prima del 2013 dai lavoratori optanti per il sistema contributivo.

A partire dall’anno 2008 l’altra rilevante modifica introdotta dalla legge 243/2004 riguarda l’introduzione del regime delle decorrenze anche nel sistema contributivo per coloro che accedono al pensionamento con età inferiore a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, secondo le finestre previste per il sistema retributivo.

Data  perfezionamento diritto  Decorrenza pensione
1°semestre (30 giugno) 1°gennaio anno successivo se età > 57 anni al 31 dicembre
2°semestre(31 dicembre) 1°luglio anno successivo