Dal 1° gennaio 2001 è possibile optare per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo.
Dal 2 ottobre 2001 l’esercizio di opzione è consentito solo ai lavoratori destinatari del sistema misto di calcolo cioè ai lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e viene vietato a coloro che alla data del 31.12.1995 hanno maturato un’anzianità contributiva di almeno 18 anni.
La liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che avevano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001 anche se al 31.12.1995 avevano maturato un’anzianità contributiva di almeno 18 anni.
La facoltà di opzione è subordinata, inoltre, alla condizione che il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contributi di cui 5 successivi al 1° gennaio 1996.
L’opzione consente di conseguire il pensionamento di vecchiaia con le specificità del regime contributivo e cioè:
- 5 anni di contributi effettivi;
- fino al 31.12.2007: età flessibile da 57 a 65 anni (i nuovi requisiti richiesti a partire dall’anno 2008 sono riportati nel successivo capitolo);
- si prescinde dal requisito anagrafico se si è in possesso di un’anzianità contributiva pari a 40 anni (nel calcolo dei 40 anni i periodi lavorati prima dei 18 anni di età vengono maggiorati dell’1,5 mentre non si tiene conto, ai fini del diritto, del periodo di riscatto dei titoli di studio e dei versamenti volontari);
- se si ha un’età inferiore a 65 anni occorre anche soddisfare la condizione che l’importo della pensione sia almeno pari a 1,2 volte l’importo annuo dell’assegno sociale (€ 490,86 mensili nel 2009)
- le lavoratrici madri possono anticipare l’età minima pensionabile di 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi oppure aumentare di un anno il coefficiente di trasformazione (cioè di calcolo) in presenza di uno o due figli o di due anni con tre o più figli.
Nel sistema contributivo bisogna tener conto che non sono applicabili le disposizioni sull’integrazione al trattamento minimo.
Cumulo pensione di vecchiaia contributiva e reddito da lavoro
Dal 1 gennaio 2009, ai sensi della L. 133/2008, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema contributivo ai soggetti:
- con almeno 60 anni di età se donna e 65 se uomo;
- con almeno 40 anni di contribuzione;
- con 35 anni di contribuzione congiuntamente alla prevista età anagrafica.
L’opzione è consentita anche per le prestazioni d’invalidità e per la pensione ai superstiti.
L’opzione è una scelta irreversibile e può essere fatta in qualsiasi momento, anche all’atto del pensionamento.
Requisiti richiesti dal 1° gennaio 2008
La legge 243/2004 interviene modificando le regole per l’accesso alla pensione nel sistema contributivo.
Di fatto scompare uno dei tratti peculiari del sistema:
il pensionamento di vecchiaia flessibile da 57 a 65 anni di età.
I nuovi requisiti prevedono, infatti, a partire dal 2008, l’elevazione dell’età a:
- 60 anni per le donne;
- 65 anni per gli uomini.
Sono esclusi dall’elevazione dell’età e, come vedremo di seguito, dal meccanismo delle "finestre" di uscita i lavoratori in possesso entro il 31 dicembre 2007 degli attuali requisiti (almeno 57 anni d’età, 5 anni di contribuzione effettiva e importo della pensione pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale se età inferiore a 65 anni), anche in regime di opzione per il sistema di calcolo contributivo.
Oltre a confermare il requisito dell’anzianità massima contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica, la legge 243/2004 introduce una nuova modalità di accesso al pensionamento consistente nel contestuale possesso dell’anzianità contributiva minima di 35 anni e dell’età anagrafica, come da seguente tabella:
|
Anno |
ETA’ ANAGRAFICA |
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA |
OPPURE |
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA |
|
|
|
2008 |
60 |
|
35 |
40 |
|
2009 |
60 |
|
35 |
|
2010 |
61 |
|
35 |
|
2011 |
61 |
|
35 |
|
2012 |
61 |
|
35 |
|
2013 |
61 |
|
35 |
|
2014 |
62 |
|
35 |
L’introduzione di questa nuova modalità di pensionamento (35 anni di contributi + età) in effetti riguarderà principalmente gli uomini ma non potrà essere utilizzata prima del 2013 dai lavoratori optanti per il sistema contributivo.
A partire dall’anno 2008 l’altra rilevante modifica introdotta dalla legge 243/2004 riguarda l’introduzione del regime delle decorrenze anche nel sistema contributivo per coloro che accedono al pensionamento con età inferiore a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, secondo le finestre previste per il sistema retributivo.
| Data perfezionamento diritto |
Decorrenza pensione |
| 1°semestre (30 giugno) |
1°gennaio anno successivo se età > 57 anni al 31 dicembre |
| 2°semestre(31 dicembre) |
1°luglio anno successivo |