A+
|
A-
|
RESET
[
Vai al sotto menu
] [
Vai ai contenuti
]
Home
il ruolo
la struttura
la storia
la formazione
la comunicazione
le nuove sfide
i rapporti con gli enti
previdenziali
l'attività all'estero
La consulenza legale
e medico-legale
I NOSTRI SERVIZI
Pensioni dei dipendenti privati
Pensioni dipendenti Pubblica Amministrazione
Pensioni degli autonomi
Pensioni in Regime Internazionale
Infortuni,Malattie Professionali e Causa di Servizio
Previdenza Complementare
Maternità e Paternità
Sanità e Malattia
Prestazioni Assistenziali
Handicap e disabilità
Ammortizzatori Sociali
Trattamenti di famiglia
Rinnovo Permessi di Soggiorno
SERVIZI CONSIGLIATI
Servizi Fiscali
Orientamento al lavoro
Uffici Vertenze legali
EDITORIA
Notiziario INCA
Esperienze
Quaderni di Medicina legale e del lavoro
Informazioni INCA
La Rivista delle Politiche Sociali
Guide e Manuali
Campagne di Informazione
Home Page
>
Servizi
>
Ammortizzatori Sociali
>
Trattamento speciale edilizia
Ammortizzatori Sociali
Trattamento speciale per l'edilizia
Esistono tre tipologie
Requisiti
: licenziamento per cessazione dell’attività o per ultimazione del cantiere o per riduzione di personale.
Il lavoratore per aver diritto all’indennità deve avere nel biennio precedente la data di cessazione almeno 43 contributi settimanali versati per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia, e l’iscrizione al centro per l’impiego. La domanda si può presentare entro due anni dalla data del licenziamento.
Requisiti
: licenziamento da aziende operanti nelle aree in cui sia accertata la sussistenza di uno stato di grave crisi occupazionale e lo stato di avanzamento dei lavori sia superiore al settanta percento.
Il lavoratore per aver diritto all’indennità deve essere stato occupato per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi.
La domanda va inoltrata entro due anni dalla data del licenziamento.
Requisiti
: licenziamento da aziende edili che abbiamo attuato un programma di trattamento straordinario di cassa integrazione per crisi aziendale, per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
Il lavoratore deve avere una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi di cui ventiquattro dei quali effettuati presso l’azienda che abbia attuato il programma di trattamento salariale.
La domanda si può presentare entro due anni dalla data licenziamento.
Lavoro - Napolitano non firma il Ddl
Cassa integrazione in deroga ancheper i lavoratori a domicilio
Cassa integrazione e mobilità in deroga
Per Cig e mobilità in deroga non occorre l'autorizzazione regionale
Indennità di disoccupazione entro 30 giorni
La cassa integrazione guadagni
Indennità ordinaria di disoccupazione
Disoccupazione con requisiti ridotti
Indennità di disoccupazione agricola
Lavori socialmente utili
La mobilità
[
Vai al menu principale
] [
Vai al sotto menu
]