Dal 1988 (legge 20.5.88 n.160) hanno diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori dipendenti comuni (anche agricoli), gli insegnanti non di ruolo, i dipendenti a tempo determinato dell’ente poste, i lavoratori a domicilio, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori domestici, gli apprendisti purchè facciano valere:
- 2 anni di anzianità assicurativa (almeno un contributo con assicurazione per la disoccupazione versato due anni prima dell'evento di disoccupazione).
- Almeno 78 giornate di lavoro retribuito nell'anno solare precedente la domanda (compresi i periodi di ferie, maternità e malattia purchè inseriti in un periodo lavorativo).
Presentazione della domanda
Pena la decadenza dal diritto, la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state totalizzate almeno le 78 giornate di lavoro.
DAL 1° GENNAIO 2008
La durata e la misura delle giornate indennizzabili
Spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente la richiesta e nel limite massimo di 180 giornate.
La misura del trattamento è del 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e del 40% dei successivi giorni.