Prestazioni Assistenziali

Prestazioni economiche a favore dei sordi

I cittadini italiani e dell’Unione europea residenti nel nostro paese nonché gli extracomunitari in possesso della carta di soggiorno affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, se in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, possono accedere alle prestazioni previste dalla legge per i sordi
La domanda, redatta sullo stesso modulo previsto per gli invalidi civili e ciechi civili essere corredata dal certificato medico che, oltre a riportare in allegato l’esame audiometrico, deve contenere l’indicazione che la sordità non è di natura esclusivamente psichica, deve essere presentata  alla Asl competente territorialmente nell’ambito della quale operano una o più commissioni mediche preposte agli accertamenti sanitari.

Pensione non reversibile
E’ la prestazione che spetta ai sordi  di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Requisiti sanitari
Per il diritto alla prestazione è necessario che gli interessati siano stati riconosciuti affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.

Requisiti reddituali
Il reddito da considerare è quello individuale ovvero posseduto dal solo richiedente anche se coniugato ed è riferito all’anno precedente quello in cui la prestazione è erogata. 
Il limite di reddito è fissato annualmente con DM e per il 2006 è pari 13.973,26.
I redditi da considerare e da escludere dal computo sono gli stessi previsti per le altre prestazioni di invalidità e cecità civile.

Compatibilità
E' compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.

Misura
L'importo è per il 2006 pari a €.238,07 ed è erogato per 13 mensilità annue.
Al pari dell’assegno delle altre prestazioni assistenziali per invalidità e cecità civile dal 1° gennaio 2001 è maggiorato di euro 10,33 alle condizioni previste dalla legge e al compimento del 60° anno di età è soggetto all’incremento fino a 551,35 per il 2006 semprechè sussistano i requisiti reddituali individuali e coniugali a tal fine previsti (vedi assegno sociale).
Al compimento del 65° anno di età in luogo della pensione non reversibile per sordità viene erogato l'assegno sociale sostitutivo.

Indennità di comunicazione
E’ la prestazione  che spetta a qualsiasi età al solo titolo della minorazione indipendentemente dalle condizioni economiche .

Requisiti sanitari
Per il diritto all’indennità è necessario che i richiedenti  siano stati riconosciuti dalla competente commissione medica della Asl affetti da ipoacusia pari o superiore a 60 decibel htl nell'orecchio migliore (se di età fino a 12 anni) ovvero superiore a 75 decibel htl nell'orecchio migliore (dopo il 12° anno di età).

Compatibilità
E' compatibile con il ricovero a totale carico dello Stato e  con l'attività lavorativa. 
E' cumulabile, in caso di pluriminorazioni, con le indennità di accompagnamento degli invalidi  e ciechi civili.

Misura
L'importo è per il 2006 di €.euro 226,53 ed è erogato per 12 mensilità annue.

Assegno sociale sostitutivo
L’assegno mensile di assistenza e  la pensione di invalidità per gli invalidi civili così  come la pensione non reversibile per i sordi, sono sostituite dall’ assegno sociale, al compimento del 65° anno del titolare.
Gli invalidi civili e i sordomuti che hanno compiuto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995 (i nati entro il 1930) continuano a percepire, come sostitutiva della precedente prestazione, la  pensione sociale.

Requisiti reddituali
Ai fini dell’assegno sociale sostitutivo, gli invalidi civili parziali devono far riferimento al limite individuale previsto per la generalità dei richiedenti l'assegno sociale (importo annuo dell’assegno stesso).
Gli invalidi civili totali ed i sordomuti devono far riferimento allo stesso limite reddituale  previsto per la concessione della originaria pensione di invalidità civile e della pensione non reversibile (per il 2006 € 13.973,26) .
Si considerano gli stessi redditi  previsti per il diritto alle prestazioni di invalidità civile e sordità (vedi assegno mensile di assistenza) ovvero solo quelli individuali valutabili agli effetti dell'Irpef, con esclusione della pensione di guerra e della rendita dell'Inail.
Tali redditi sono quelli percepiti dall’interessato nell’anno precedente quello di erogazione della prestazione e si confrontano con il limite di reddito dell’anno di erogazione.
Tali requisiti permangono anche nel caso in cui, in sede di visita medica di verifica, non viene confermato il requisito sanitario che aveva dato luogo alla prestazione originaria

Misura
Alle condizioni reddituali sopra descritte si ha diritto a percepire l’assegno sociale sostitutivo nella misura prevista quale importo base ovvero senza gli aumenti, le maggiorazioni e l’incremento che sono stati disposti nei confronti della generalità degli  ultrasessantacinquenni aventi diritto  all’ assegno sociale.
Ai fini di tali miglioramenti, anche gli invalidi civili ed i sordi, sono vincolati  necessariamente ai requisiti reddituali richiesti alla generalità degli ultrasessantacinquenni, quindi devono fare riferimento anche ai redditi posseduti dall’eventuale coniuge ed il reddito da considerare è quello relativo all’anno stesso di percezione degli aumenti (vedi assegno sociale).