Prestazioni Assistenziali

Prestazioni economiche dei ciechi civili

I cittadini italiani e dell’Unione europea residenti nel nostro paese nonché gli extracomunitari in possesso della carta di soggiorno se affetti da cecità parziale o totale, se in possesso dei requisiti reddituali richiesti, possono accedere alle prestazioni previste dalla legge per i ciechi civili
La domanda, redatta sullo stesso modulo previsto per gli invalidi civili, corredata dal certificato del medico specialista oculista, deve essere presentata  alla Asl competente territorialmente nell’ambito della quale operano una o più commissioni mediche preposte agli accertamenti sanitari.

Pensione non reversibile dei ciechi totali
E’ la prestazione economica che spetta ai ciechi assoluti di età superiore ai 18 anni.

Requisiti sanitari
Per il diritto alla prestazione è necessario che l’interessato, in sede di accertamento sanitario, risulti avere un residuo visivo in entrambi gli occhi uguale a 00 ovvero la mera percezione dell’ombra o della luce

Requisito reddituale
Come per le prestazioni economiche di invalidità civile  anche per la pensione non reversibile dei ciechi assoluti il reddito da considerare è quello individuale ovvero posseduto dal solo richiedente anche se coniugato ed è riferito all’anno precedente quello in cui la prestazione è erogata. 
Il limite di reddito, come quello della pensone degli invalidi civili, è fissato annualmente con DM ed è per il 2006  pari  a €. 13.973,26.
I redditi da considerare e da escludere dal computo sono gli stessi previsti per il diritto alle prestazioni di invalidità civile (vedi assegno mensile di assistenza).

Compatibilità
E' compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.

Misura
L'importo è per il 2006 pari  a €. 238,07 per la pensione erogata ai ciechi assoluti ricoverati.
E’ di importo pari a €. 257, 47 la prestazione spettante ai ciechi assoluti non ricoverati.
Al pari delle prestazioni degli invalidi civili, dal 1° gennaio 2001 la pensione non reversibile è maggiorata di euro 10,33 alle condizioni previste dalla legge e, al compimento del 60° anno di età è soggetta all’incremento fino a 551,35 per il 2006, semprechè sussistano i requisiti reddituali individuali e coniugali a tal fine previsti (vedi assegno sociale).
Al compimento del 65° anno continua ad essere erogata nella sua forma originaria ovvero non  sostituita dall’assegno sociale.

Indennità di accompagnamento  
E’ la prestazione che  spetta ai ciechi assoluti di qualsiasi età ed è svincolata da requisiti reddituali.

Requisiti sanitari
Residuo visivo in entrambi gli occhi uguale a 00 ovvero la mera percezione dell’ombra o della luce.

Incompatibilità
E' incompatibile con analoghe indennità per cecità di guerra, di lavoro o di servizio, fatta salva la facoltà di opzione.

Compatibilità
E' compatibile con l'attività lavorativa e con il ricovero presso strutture pubbliche.
In caso di pluriminorazioni è cumulabile con  l’indennità di accompagnamento degli invali civili totali e l’indennità di comunicazione dei sordi.

Misura
L'importo mensile, erogato per 12 mensilità annue, è per il 2006 di €. 689,56.

Pensione non reversibile dei ciechi parziali o ventesimisti
E’ la prestazione economica che spetta ai ciechi parziali a qualsiasi età.

Requisiti sanitari
Per il diritto alla prestazione è necessario che l’interessato, in sede di accertamento sanitario, risulti avere un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

Requisito reddituale
E’ quello previsto per la pensione dei ciechi assoluti.

Compatibilità
E' compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.

Misura
L'importo è per il 2006 pari  a €. 238,07.
Dal 1° gennaio 2001, per i pensionati non ancora 65enni, l'importo è maggiorato di euro 10,33 alle condizioni previste dalla legge.
Al compimento del 65° anno la pensione continua ad essere erogata nella sua forma originaria ovvero non  sostituita dall’assegno sociale, ma laddove ricorrano i requisiti di legge è soggetta alla maggiorazioni previste per la generalità degli ultrasessantacinquenni titolari di assegno sociale e al compimento del 70° anno di età all’incremento fino a 551,35 per il 2006.

Indennità speciale
E’ la prestazione che spetta ai ciechi civili parziali (ventesimisti) svincolata dall’età e da requisiti reddituali

Requisiti sanitari
Residuo visivo in entrambi gli occhi uguale a 00 ovvero la mera percezione dell’ombra o della luce.

Incompatibilità
E' incompatibile con analoghe indennità per cecità di guerra, di lavoro o di servizio, fatta salva la facoltà di opzione.

Compatibilità
E' compatibile con l'attività lavorativa e con il ricovero presso strutture a totale carico dello Stato.
In caso di pluriminorazioni è cumulabile  con l' indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili e l'indennità di comunicazione dei sordomuti.

Misura 
L'importo mensile, erogato per 12 mensilità annue, è per il 2006 di € 164,96.