I cittadini italiani e dell’Unione europea residenti nel nostro paese nonché gli extracomunitari in possesso della carta di soggiorno, a seconda della percentuale di invalidità loro accertata, in base alla legislazione attualmente in vigore, possono accedere alle prestazioni economiche se in possesso di ulteriori e specifici requisiti relativi all'età, al reddito, al mancato svolgimento di attività lavorativa e alla frequenza scolastica.
La domanda, redatta su apposito modello, corredata dal certificato del medico curante o del medico che opera presso il patronato, deve essere presentata alla Asl competente territorialmente nell’ambito della quale operano una o più commissioni mediche preposte agli accertamenti sanitari.
La domanda è unica ed è valida sia per l'accertamento sanitario sia per le prestazioni economiche spettanti in relazione alla minorazione riconosciuta.
Assegno mensile di assistenza
E’ la prestazione economica rivolta agli invalidi civili parziali che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Requisiti sanitari
Ai fini del diritto alla prestazione è necessario che la commissione medica della Asl abbia accertato nei confronti del richiedente una percentuale di invalidità almeno del 74%.
Requisiti reddituali
Il reddito da considerare è quello individuale ovvero posseduto dal solo richiedente anche se coniugato ed è riferito all’anno precedente quello in cui la prestazione è erogata.
Il limite di reddito è dato dall’importo annuo della pensione sociale che per il 2008 è di € 4.238,26.
Si considerano tutti i redditi imponibili agli effetti Irpef al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali
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redditi da lavoro dipendente e autonomo
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redditi da impresa, terreni, fabbricati (compresa la casa di abitazione)
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pensioni
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trattamenti di fine rapporto.
Sono esclusi dal computo i redditi esenti dall’Irpef e i gli emolumenti a carattere risarcitorio
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trattamenti di famiglia
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pensioni o indennità per invalidità civile, cecità e sordomutismo
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rendite corrisposte in Italia dall’assicurazione ivs svizzera (AVS)
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erogazioni una tantum (risarcimento danni, interessi legali,equo indennizzo, liquidazione in capitale della rendita Inail, assegno funerario Inail, indennizzo per danneggiati da vaccinazioni e emotrasfusioni)
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erogazioni con carattere di continuità (rendita e assegno Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari, pensioni di guerra, assegno vitalizio dei deportati in campi di sterminio nazista, assegno vitalizio ex-combattenti, assegni periodici per separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio).
Mancato svolgimento di attività lavorativa
L’assegno mensile di assistenza fino al 2007 era subordinato al requisito dell’incollocamento al lavoro.
Dal 2008, allo stesso fine, non è più necessario dimostrare l’incollocamento, ma l’interessato deve autodichiarare di non svolgere attività lavorativa.
Ma l’incompatibilità dell’assegno mensile con l’attività lavorativa opera solo nei casi in cui il reddito da lavoro dipendente supera 8000n euro ed il reddito da lavoro autonomo i 4800 euro.
Incompatibilità
L'assegno mensile è incompatibile con la pensione diretta di invalidità dell’Inps e con l’assegno ordinario di invalidità.
Dal 1° gennaio 1992, è incompatibile anche con tutte le pensioni dirette di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per IVS , delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi e di ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio, fatta salva la possibilità di optare per una delle prestazioni incompatibili.
Misura
L'importo dell’assegno mensile, soggetto alla perequazione automatica, spetta per 13 mensilità annue e per il 2008 è pari a €. 246,73.
Non può essere erogato in misura parziale pertanto anche nel caso in cui il reddito dell’invalido sia di poco al di sopra del limite la prestazione non spetta mentre viene erogata in misura intera anche se il reddito è di poco al di sotto del limite previsto.
Dal 1° gennaio 2001 l'importo è stato aumentato di €. euro 10,33 ma l’aumento, ancorché di importo esiguo, è legato a requisiti reddituali diversi da quelli richiesti ai fini del diritto alle prestazioni stesse.
Infatti per il diritto alla maggiorazione è necessario soddisfare non solo un limite di reddito personale ma anche coniugale
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il pensionato non coniugato non deve superare il limite di reddito pari all’importo annuo dell’assegno sociale e dell’ammontare annuo della maggiorazione
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il pensionato coniugato oltre a non superare il predetto limite reddituale con i propri redditi non deve possedere redditi cumulati con quelli del coniuge superiori al limite di reddito che si ottiene sommando al limite personale l’importo annuo del trattamento minimo.
Ai fini dell'attribuzione della predetta maggiorazione si considerano gli stessi redditi previsti per la prestazione sulla quale opera l’aumento.
Al compimento del 65° anno di età in luogo dell'assegno mensile viene erogato l'assegno sociale sostitutivo.
Pensione di inabilità
E’ la prestazione economica rivolta agli invalidi totali che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni
Requisiti sanitari
Ai fini del diritto alla prestazione è necessario che la commissione medica della Asl abbia accertato nei confronti del richiedente una invalidità totale (100%).
Requisiti reddituali
Come per l’assegno mensile degli invalidi parziali anche per la pensione degli invalidi totali il reddito da considerare è quello individuale ovvero posseduto dal solo richiedente anche se coniugato ed è riferito all’anno precedente quello in cui la prestazione è erogata.
Il limite di reddito è per il 2008 pari a 14.466,57.
I redditi da considerare e da escludere dal computo sono gli stessi previsti per l’assegno mensile di assistenza.
Compatibilità
E' compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.
Misura
L'importo è uguale a quello dell’assegno mensile di assistenza e ugualmente erogato per 13 mensilità annue.
Al pari dell’assegno degli invalidi civili parziali dal 1° gennaio 2001 la prestazione è maggiorata di euro 10,33 alle condizioni previste dalla legge e al compimento del 60° anno di età è soggetta all’incremento fino a 580,00 per il 2008 semprechè sussistano i requisiti reddituali individuali e coniugali a tal fine previsti (vedi assegno sociale).
Al compimento del 65° anno di età in luogo della pensione di inabilità viene erogato l'assegno sociale sostitutivo.
Indennità di accompagnamento
E’ la prestazione erogata al solo titolo della minorazione ovvero svincolata da requisiti reddituali che spetta agli invalidi civili di qualsiasi età.
Requisiti sanitari
Per il diritto alla prestazione è necessario che oltre al riconoscimento dell'invalidità totale ovvero al riconoscimento della condizione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età se minori o ultrasessantacinquenni, i richiedenti siano anche nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure siano nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e di conseguenza necessitano di assistenza continua.
Compatibilità
E' compatibile con l'attività lavorativa e, in caso di pluriminorazioni è cumulabile con l’indennità di accompagnamento dei ciechi totali e l’indennità di comunicazione dei sordi.
Incompatibilità
E' incompatibile con le analoghe indennità di guerra, di lavoro o di servizio ed è prevista la facoltà di opzione per una delle indennità eventualmente spettanti.
E’ incompatibile con l’indennità di frequenza.
E’ incompatibile con il ricovero a titolo gratuito in istituti presso reparti di lungodegenza o per fini riabilitativi.
Misura
L'importo è per il 2008 pari a € 465,09 ed è erogato per 12 mensilità annue.
Indennità di frequenza
E’ la prestazione economica che spetta agli invalidi civili minori di 18 anni che frequentino continuamente o periodicamente centri ambulatoriali pubblici o privati convenzionati specializzati in trattamenti riabilitativi o terapeutici o scuole pubbliche o private, dall’asilo nido in poi, o centri di formazione professionale.
Requisiti sanitari
Per il diritto alla prestazione è necessario che i minori siano stati riconosciuti dalla competente commissione medica della Asl in condizione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età oppure affetti da ipoacusia superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz.
Requisiti reddituali
Il requisito reddituale richiesto è quello previsto per gli invalidi civili parziali ai fini dell’assegno mensile di assistenza.
Incompatibilità
E' incompatibile con le indennità di accompagnamento degli invalidi e ciechi civili, con l'indennità di comunicazione e con l'indennità speciale, in caso di pluriminorazioni è prevista l'opzione per una delle indennità spettanti.
E’ inoltre incompatibile con “qualsiasi forma di ricovero” a carattere continuativo e permanente ad esclusione del ricovero in regime di day-hospital.
Decorrenza
Decorre dal 1° giorno del mese successivo all'inizio della frequenza del centro o scuola e cessa il mese successivo a quello di fine trattamento o corso.
Misura
L'importo mensile è pari a quello previsto per l’assegno mensile o pensione di inabilità e, al pari di tali prestazioni, dal 1° gennaio 2001 è maggiorato di euro 10,33 alle condizioni previste dalla legge.