I dipendenti della Pubblica Amministrazione , civili e militari , che abbiano subito un infortunio o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti del servizio prestato sono tutelati dal patronato INCA nei confronti delle Amministrazioni.
Per fare questo l’INCA si avvale di una rete legale e medico-legale di qualità, del rapporto con i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RSL) e con le rappresentanze sindacali (RSU) nei luoghi di lavoro.
Quali sono le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio
• Esistenza di un rapporto di lavoro nel pubblico impiego
• L’accertamento di una malattia , infermità o lesione collegata alla svolgimento del rapporto di lavoro
• Nesso di conc/casualità tra la patologia e il tipo di attività lavorativa.
Cosa fare in caso di infortunio o infermità dipendente da causa di servizio.
Il dipendente ( o gli aventi diritto) che abbia contratto infermità o subito una lesione, per far accertare la dipendenza da causa di servizio, deve produrre una domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza della gravità e delle conseguenze invalidanti.
L’azione può essere proposta anche quando l’infermità si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, elevati a dieci per parkinsionismo.
Nella domanda devono essere indicati
• La natura dell’infermità o lesione
• I fatti di servizio che l’hanno determinata
• le conseguenze sull’integrità psico-fisica e sull’idoneità al servizio.
Occorre altresì allegare ogni documento utile a dimostrare il nesso con/causale tra la patologia e il servizio.
Prestazioni
Assenze per infortunio o malattia dovuti da causa di servizio
I periodi di assenza per infortunio e malattia connessi a fatti di servizio sono regolamentati dalle disposizioni contenute nei contratti di comparto.
L’impianto contrattuale è quasi identico per ogni singolo comparto, salvo alcune differenze
• Per il personale dei ministeri e della scuola, il diritto alla conservazione del posto di lavoro è diversamente disciplinato a seconda si tratti di infortunio o malattia. Nel primo caso, il posto è confermato fino a completa guarigione clinica; nel secondo, per un periodo non superiore a 36 mesi (intera retribuzione)
• Per quanto riguarda i dipendenti degli enti locali, della sanità , e degli enti pubblici non economici (parastato) , non vi è alcuna differenza tra le due tipologie di assenza. Pertanto, sia l’infortunio che la malattia danno diritto alla conservazione del posto fino a guarigione avvenuta e, comunque, per un periodo non superiore a 36 mesi (intera retribuzione)
Benefici economici
Al personale invalido per servizio è riconosciuto un beneficio consistente un incremento percentuale della base stipendiale pari al 2,5% o all’ 1,25% per le invalidità ascritte rispettivamente alle prime 6 o alle ultime due categorie della tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981.
Maggiorazione dell’anzianità di servizio
Secondo quanto previsto dall’ articolo 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001, gli invalidi per servizio con infermità ascritte alle prime 4 categorie della tabella A di cui al DPR n. 834 del 1981, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.
Equo Indennizzo
L’equo indennizzo è una prestazione una tantum che viene corrisposta, a domanda, contestualmente a quella di causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, dagli enti datori di lavoro ai propri dipendenti che, a seguito di lesioni o infermità, hanno subito una menomazione a carattere permanente della loro integrità psicofisica.
I requisiti per ottenere questo beneficio sono
• Il nesso con/causale tra infermità e fatti di servizio
• Invalidità permanente
• Ascrivibilità della menomazione ad una delle categorie delle tabelle A e B annesse al D.P.R. 834 del 1981.
Pensione privilegiata
La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l’inabilità assoluta o permanente.
Tale pensione non necessita di alcun requisito minimo di durata del servizio infatti è sufficiente anche un solo giorno di servizio.
Per maggiori chiarimenti vedere il capitolo pensioni dipendenti pubblici
Revisione
In caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato già concesso l’equo indennizzo, può essere chiesta all’amministrazione la revisione del provvedimento.
Tale possibilità è concessa una sola volta entro cinque anni dalla notifica del primo provvedimento.
L’equo indennizzo viene riliquidato se la menomazione per la quale è stato concesso ha subito un aggravamento oppure se subentra una nuova menomazione che sommata alla prima determina una menomazione ascrivibile ad una categoria superiore.
Divieto di cumulo
La rendita dell’INAIL e l’equo indennizzo sono due forme di tutela, che prendono in considerazioni eventi diversi e cause lesive che si fondano su presupposti distinti , sono compatibili ma non cumulabili . Pertanto, nel caso in cui per lo stesso evento lesivo siano state liquidate entrambe le prestazioni , resta la facoltà del dipendente di scegliere l’una o all’altra fattispecie di indennizzo.
Va inoltre ricordato che viene detratto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di altre assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione.
L’importo dell’equo indennizzo viene decurtato del 50% se, per la stessa menomazione, il dipendente viene collocato a riposo con diritto al trattamento di pensione privilegiata. In questo caso, il recupero avviene mediante trattenute mensili sulla pensione pari a 1/10 dell’ammontare di quest’ultima.