Il danno biologico inteso come "danno alla salute" è stato introdotto nell'ambito dell'indennizzo Inail dall'art.13 del decreto legislativo n.38/2000.
Le caratteristiche proprie del danno biologico hanno comportato la ricostruzione del sistema indennitario Inail .
La nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi (data di entrata in vigore del decreto del ministero del lavoro di approvazione delle tabelle e dei relativi criteri applicativi).
Pertanto in base all'art.13 il danno permanente di origine professionale è indennizzato con una nuova prestazione economica:
| Grado di menomazione |
Indennizzo del danno biologico |
Indennizzo delle conseguenze patrimoniali |
| Inferiore al 6% |
Nessun indennizzo |
--- |
| Tra il 6% ed il 15% |
Indennizzo in capitale |
Presumibilmente non vi sono conseguenze |
| Dal 16% |
Indennizzo in rendita |
Indennizzo con ulteriore quota di rendita |
Dal 16% Indennizzo in rendita Indennizzo con ulteriore quota di rendita