Infortuni,Malattie Professionali e Causa di Servizio

La revisone della rendita per inabilità permanente

Per i  casi  precedenti il 25.7.2000
Dopo la costituzione della rendita sarà possibile verificare un'eventuale modificazione del grado di inabilità.
La visita di revisione quindi avrà come esito la conferma, l'aumento o la diminuzione della rendita.
La revisione del grado di inabilità può essere disposta dall'INAIL (revisione attiva) o richiesta dall'interessato (revisione passiva): 

In caso di infortunio entro 10 anni dalla data di costituzione della rendita

  • Il lavoratore puo' richiedere o puo' essere inviato a sottoporsi a visita ogni anno (nei primi quattro anni), alla scadenza del settimo anno,alla scadenza del decimo anno

In caso di malattia professionale  entro 15 anni dalla data di costituzione della rendita

  • prima visita dopo 6 mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea oppure, nei casi in cui non esiste inabilità temporanea dopo 1 anno dalla data di manifestazione della malattia
  • ultima visita alla scadenza dei 15 anni dalla data di costituzione della rendita. 

Per i casi dal   25.7.2000  Infortunati o tecnopatici senza postumi o con postumi inferiori al 6%

In caso di aggravamento:
entro 10 anni (se conseguente ad infortunio) dalla data dell'infortunio ,o 15 anni (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della malattia professionale
il lavoratore ha diritto a richiedere

  • l'indennizzo in capitale per danno biologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%
  • la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 16%.

Se trattasi di malattie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita, e quindi non ai fini dell'indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta.

Infortunati o tecnopatici con postumi di grado compreso fra il 6% ed il 15%

In caso di aggravamento :
entro 10 anni (se conseguente ad infortunio) dalla data dell'infortunio,  o 15 anni (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della malattia professionale,
il lavoratore può chiedere

  • dell'indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizabile in rendita (pari o superiore al 16%).

In tali casi l'accoglimento della domanda comporta l'impossibilità di effettuare altre richieste di adeguamento dell'indennizzo in capitale, in quanto "la revisione dell'indennizzo in capitale per aggravamento della menomazione puo' avvenire una sola volta".
L'impossibilità di richiedere ulteriori adeguamenti dell'indennizzo in capitale non preclude il diritto dell'assicurato di continuare a richiedere, nei termini indicati, nuove revisioni per aggravamento del grado di menomazione esclusivamente ai fini di ottenere la costituzione della rendita.

Infortunati o tecnopatici con postumi pari o superiori al 16%

In tali casi vigono le norme stabilite dal Testo Unico ( vedi casistica precedente al 25.7.2000 ).
In caso  di Silicosi  (malattia polmonare dovuta a polvere di silicio) o Asbestosi  (malattia polmonare dovuta di polvere di amianto) .
Le revisioni potranno avvenire  senza alcun limite di tempo.