L'esistenza di tali accordi nell'ambito della materia qui trattata (pensioni) consente il recupero del diritto alle prestazioni pensionistiche ogni qualvolta tale diritto non sia realizzato o realizzabile in base all'attività lavorativa assicurata in un solo paese (vale a dire in Italia, o nel paese estero convenzionato, ovvero in entrambi i paesi).
Gli accordi internazionali di fatto garantiscono ai lavoratori migranti la stessa tutela prevista dalle singole legislazioni nazionali ai lavoratori che hanno sempre lavorato nello stesso Stato.
Pur seguendo le norme previste dai singoli accordi, i criteri applicati ai fini della concessione delle prestazioni sono fondamentalmente omogenei:
- parità di trattaamento
- applicazione della legge vigente nel luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa
- totalizzazione dei periodi di assicurazione.
Gli accordi riguardano in genere:
- prestazioni di invalidità
- prestazioni di vecchiaia
- prestazioni ai superstiti
- prestazioni in caso di morte
- prestazioni in caso di disoccupazione
- prestazioni in caso di infortuni sul lavoro
- prestazioni incaso di malattia
- prestazioni per la maternità
- prestazioni per i familiari
Beneficiari del sistema sono generalmente i lavoratori, subordinati e autonomi, cittadini di uno Stato contraente.
Disposizioni particolari sono previste nella normativa comunitaria per gli apolidi, rifugiati familiari di lavoratore comunitario aventi la cittadinanza di uno Stato terzo;
mentre sul piano delle convenzioni bilaterali taluni accordi includono nel campo di applicazione soggettivo non soltanto i cittadini, ma egualmente le persone assicurate in base alla legislazione degli Stati contraenti, a prescindere dunque dalla nazionalità (ad esempio le convenzioni con Australia, Canada, Quebec e Venezuela).