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Pensioni degli autonomi

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è una prestazione cui si accede al perfezionamento, per gli autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti), di due requisiti: il raggiungimento dell’età pensionabile e l’accredito di un numero minimo di contributi.

 Assicurato che ha iniziato l’attività lavorativa prima del 1996

Età pensionabile
L’età pensionabile per i lavoratori autonomi assicurati all’Inps è pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

Requisito assicurativo e contributivo
Il requisito di assicurazione e contribuzione richiesto sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi, che fino al 31.12.1992 era di 15 anni, è aumentato di un anno ogni due per attestarsi dal 1° gennaio 2001 a 20 anni.

Deroghe
Coloro che potevano vantare 15 di contribuzione al 31.12.92 e coloro che entro la predetta data erano stati autorizzati ai versamenti volontari mantengono il requisito dei 15 anni di contributi.

Decorrenza della pensione    

La legge 247/07 ha introdotto, dal 1° gennaio 2008, il meccanismo delle “finestre” anche per le pensioni di vecchiaia.

Perfezionamento dei requisiti entro

Decorrenza della pensione

1° trimestre

(entro 31 marzo)

1° ottobre stesso anno

2° trimestre

(entro 30 giugno)

1° gennaio dell’anno successivo

3° trimestre

(entro 30 settembre)

1° aprile anno successivo

4° trimestre

(entro 31 dicembre)

1° luglio anno successivo















Le “finestre” non si applicano ai lavoratori che:

• raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007,
• alla data del 31 dicembre 2007, abbiano in corso il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni previste dai CCNL, ancorché raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi dopo il 31 dicembre 2007,
• sono in mobilità lunga,
• sono posti in assegno straordinario entro il 31 dicembre 2007.


Cumulo pensione e reddito da lavoro 

Dal 1.1.2001 la pensione di vecchiaia, anche se con decorrenza precedente,  è totalmente cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo (Legge 388 del 2000 art. 72). L'attività di lavoro prestata dopo la decorrenza della pensione garantisce il diritto alla liquidazione, su richiesta dell’interessato, di supplementi di pensione.

Trattamento minimo 

L' importo della pensione (calcolato con il sistema retributivo o misto), se inferiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è integrato fino al  trattamento minimo (TM) stesso. Per aver diritto all'integrazione il soggetto richiedente deve soddisfare un doppio requisito reddituale: personale (non superiore a 2 volte l'importo del Tm in vigore nel FPLD al 1° gennaio dell'anno di decorrenza); coniugale (non superiore a 4 volte lo stesso TM). Sono da considerare tutti i redditi assoggettabili all'Irpef esclusi quelli relativi alla casa di abitazione, ai trattamenti di fine rapporto, agli arretrati in genere. Per l'anno 2008 l'importo del trattamento minimo è di 5760,56 euro annui, ovvero 443,12 euro al mese.

Assicurato privo di anzianità contributiva al 31/12/1995

Le prestazioni di coloro i quali non risultino assicurati prima del 1996 sono regolate dalle norme del c.d. sistema contributivo, dettate dalla legge 335/95. Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, nel contributivo i requisiti sono i seguenti:

• 5 anni di contributi effettivi;
• almeno 60 anni per le donne e 65 per gli uomini (dal 1° gennaio 2008);
• si prescinde dal requisito anagrafico se si è in possesso di un’anzianità contributiva pari a 40 anni (nel calcolo dei 40 anni i periodi lavorati prima dei 18 anni di età vengono maggiorati dell’1,5 mentre non si tiene conto, ai fini del diritto, dei versamenti volontari);
• se si ha un’età inferiore a 65 anni occorre anche soddisfare la condizione che l’importo della pensione sia almeno pari a 1,2 volte l’importo annuo dell’assegno sociale (pari a €  474,71 nel 2008);
• le lavoratrici madri possono anticipare l’età minima pensionabile di 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi oppure aumentare di un anno il coefficiente di trasformazione (cioè di calcolo) in presenza di uno o due figli o di due anni con tre o più figli.


Ulteriori modalità di pensionamento di vecchiaia contributiva

Oltre che con il requisito del raggiungimento dell’età pensionabile o dell’anzianità massima contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica, un’altra possibilità di pensionamento è offerta dal raggiungimento di un determinato requisito anagrafico contestualmente al possesso dell’anzianità contributiva minima di 35 anni, come da seguente tabella:

Requisiti pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi

 

Anno

Età anagrafica

Anzianità contributiva

 

Quota

 

Solo anzianità contributiva

Dal 2008 fino al 30.6.2009

59

35

 

 

 

40

Dal 1.7.2009 al 31.12.2010

60

36

96

 

OPPURE

40

61

35

Dal 1.1.2011 al 31.12.2012

61

36

97

 

40

62

35

Dal 2013

62

36

98

 

40

63

35

A partire dall’anno 2008 è stato introdotto il regime delle decorrenze anche nel sistema contributivo , secondo le finestre previste per il sistema retributivo.

Decorrenze pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Assicurati che hanno raggiunto l'età pensionabile (60 anni donna, 65 uomo)

Perfezionamento dei requisiti entro

Decorrenza della pensione

1° trimestre

(entro 31 marzo)

1° ottobre stesso anno

2° trimestre

(entro 30 giugno)

1° gennaio dell’anno successivo

3° trimestre

(entro 30 settembre)

1° aprile anno successivo

4° trimestre

(entro 31 dicembre)

1° luglio anno successivo


 

 

 

 

 

 

Decorrenze della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Assicurati che NON hanno raggiunto l'età pensionabile

Perfezionamento dei requisiti entro

Decorrenza della pensione

1° semestre

(entro il 30 giugno)

1° luglio dell’anno successivo

2° trimestre

(entro il 31 dicembre)

1° gennaio del secondo anno successivo

 

 

 



Nel sistema contributivo bisogna tener conto che non sono applicabili le disposizioni sull’integrazione al trattamento minimo

Cumulo pensione di vecchiaia contributiva e reddito da lavoro

Dal 1 gennaio 2009, ai sensi della L. 133/2008, sono totalmente cumulabili con redditi da lavoro le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema contributivo ai soggetti:

  • con almeno 60 anni di età se donna e 65 anni se uomo;
  • con almeno 40 anni  di contribuzione;
  • con 35 anni di contribuzione congiuntamente alla prevista età anagrafica.