La pensione di anzianità è una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dell’iscritto – assicurato prima del 1996 – che ha maturato il limite minimo di età anagrafica e/o di anzianità contributiva, prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
Requisiti richiesti fino al 31 dicembre 2007
Nell’anno 2007, per ottenere il diritto alla pensione di anzianità occorre possedere35 anni di contribuzione e 57 anni di età oppure, a prescindere dall’età, 39 anni di contribuzione.
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Anno |
1º Requisito |
2º Requisito |
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Età |
Anzianità |
Anzianità |
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2006 |
57 |
35 |
39 |
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2007 |
57 |
35 |
39 |
Per il personale appartenente alle forze armate, ai corpi di polizia e dei vigili del fuoco, è prevista un’ulteriore modalità di accesso al trattamento anticipato sulla base dell’anzianità massima di servizio unitamente all’età anagrafica di 53 anni.
Decorrenza
La pensione decorre dall’apertura della c.d. “finestra di uscita” che varia in base al trimestre di maturazione dei requisiti di età anagrafica e/o di anzianità contributiva
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Data perfezionamento diritto |
Decorrenza pensione |
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Età inferiore a 57 anni |
Almeno 57 anni di età |
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1º trimestre |
1º gennaio anno successivo |
1º luglio stesso anno |
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2º trimestre |
1º gennaio anno successivo |
1º ottobre stesso anno |
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3º trimestre |
1º gennaio anno successivo |
1º gennaio anno successivo |
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4º trimestre |
1º aprile anno successivo |
1º aprile anno successivo |
Per il personale del comparto scuola, la decorrenza è fissata al 1° settembre o 1° novembre di ogni anno, anche nel caso in cui i requisiti di età e di contribuzione vengono perfezionati entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Sono altresì esclusi dal regime delle decorrenze anche gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia e dei vigili del fuoco che accedono alla pensione di anzianità sulla base della massima anzianità di servizio e i 53 anni di età. Per tali soggetti la decorrenza della pensione è fissata al giorno successivo la cessazione dal servizio.
Requisiti richiesti dal 1° gennaio 2008
A partire dal 2008, il requisito anagrafico verrà gradualmente elevato negli anni passando da 57 a 62 anni, fermo restando il requisito contributivo di 35 anni. Dal 1° gennaio 2008 si potrà andare in pensione a qualsiasi età ma con almeno 40 anni di contribuzione.
| Anno |
1º Requisito |
2º Requisito |
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Età anagrafica |
Anzianità contributiva |
Anzianità contributiva |
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2008 |
60 |
35 |
40 |
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2009 |
60 |
35 |
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2010 |
61 |
35 |
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2011 |
61 |
35 |
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2012 |
61 |
35 |
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2013 |
61 |
35 |
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2014 |
62 |
35 |
L’innalzamento a 62 anni previsto nel 2014 potrà essere differito nel caso in cui, sulla base di una verifica da effettuarsi nell’anno 2013, risultino risparmi di spesa superiori alle previsioni.
Dal 2008 al 2015, in via sperimentale, le lavoratrici possono continuare ad andare in pensione anticipatamente con almeno 57anni di età e 35 di contributi solo se optano per il calcolo contributivo.
Sono esclusi dai nuovi requisiti:
- lavoratori che maturano i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007;
- prosecutori volontari autorizzati antecedentemente al 1° marzo 2004;
- gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia e dei vigili del fuoco
Decorrenza
Per le pensioni liquidate in base ai nuovi requisiti anagrafici, cambia il regime delle decorrenze, con la riduzione delle finestre d’uscita da quattro a due.
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Data perfezionamento diritto |
Decorrenza pensione |
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1° semestre (30 giugno) |
1° gennaio anno successivo se età > 57 anni al 31 dicembre |
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2° semestre (31 dicembre) |
1° luglio anno successivo |
Cumulo pensione di anzianità e reddito da lavoro
Dal 1 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge n.112 del 2008, convertito in legge n. 133/2008, è abolito il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente ed autonomo. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2009, tutte le pensioni di anzianità sono cumulabili con qualsiasi tipologia di reddito da lavoro.
L'attività di lavoro prestata dopo la decorrenza della pensione garantisce il diritto alla liquidazione, se richiesta dall'interessato, di supplementi di pensione.
Resta confermato il regime di incumulabilità nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro costituisce derivazione, continuazioneo rinnovo del precedente servizio che ha dato luogo alla prestazione.