La pensione di vecchiaia è il trattamento vitalizio spettante a seguito di collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento dei limiti d'età previsti per la cessazione del rapporto di lavoro in base alla normativa del proprio ordinamento, in presenza di una data anzianità contributiva.
Viene considerato pensione di vecchiaia anche il collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti massimi di servizio (in generale 40 anni di anzianità contributiva), se espressamente previsto nei regolamenti organici degli enti.
Requisiti anagrafici e di servizio
Per la generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni l’età richiesta per la pensione di vecchiaia è di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.
Le dipendenti di amministrazioni o enti, i cui ordinamenti fissano limiti di età più elevati, possono, a domanda, conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età.
Per alcuni profili professionali che operano in specifici ambiti della pubblica amministrazione, la pensione di vecchiaia si consegue al compimento di un’età anagrafica più ridotta.
E’ questo il caso, ad esempio, di alcuni ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cd personale operativo), per i quali l’età pensionabile è stata gradualmente elevata a 60 anni (nel 2007 è richiesta l’età di 59 anni, nel 2008 di 60 anni).
Analoga disposizione trova applicazione anche nei confronti degli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e ad ordinamento militare (carabinieri e Guardia di finanza), i cui previgenti limiti anagrafici risultavano inferiori a 60 anni.
Il requisito minimo di servizio (contribuzione) per il diritto alla pensione di vecchiaia è stato nel tempo gradualmente elevato da 15 anni a 20 anni.
Resta confermato il previgente limite di 15 anni per:
- i lavoratori privi di vista
- i lavoratori che al 31-12-92 potevano già vantare 15 anni di assicurazione e di contribuzione
- i lavoratori dipendenti che avevano maturato al 31-12-92 un'anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra il 1-1-93 e l'età pensionabile, non consentirebbe loro di conseguire i nuovi requisiti contributivi
- i dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1992
Per la determinazione dell’anzianità contributiva, ai fini sia del diritto che della misura di qualsiasi trattamento di pensione, le frazioni di anno non sono più arrotondate per eccesso o per difetto.
Si arrotonda soltanto la frazione di mese (16 giorni = un mese).
I servizi
Ai fini del diritto e della misura della pensione va assunta la nozione di servizio utile, nella quale vengono ricompresi i periodi di servizio effettivo e gli aumenti di servizio.
Nel computo dell’anzianità complessiva di servizio vanno pertanto considerati:
- i servizi prestati con obbligo iscrizione Inpdap
- i servizi riscattabili (con onere)
- i servizi ricongiungibili (con onere e senza onere)
- il servizio militare o equiparato
- i periodi di contribuzione figurativa
- i periodi di contribuzione volontaria
- i periodi esteri computabili in regime di totalizzazione
- gli aumenti di servizio
In linea generale, gli aumenti o maggiorazioni di servizio sono riconosciuti in considerazione dell’appartenenza a specifici settori della pubblica amministrazione (es. forze armate, corpi di polizia), ovvero in virtù dell’attività espletata (es. impiego in sedi disagiate).
Un’altra tipologia di maggiorazione è quella che viene attribuita per menomazioni dell’integrità psico-fisica (es. non vedenti, sordomuti, invalidi).
Dall’1.1.1998, gli aumenti di servizio non possono eccedere il limite massimo di 5 anni nell’intero arco della vita lavorativa.
Trattenimento in servizio
Una serie di norme consente ai dipendenti pubblici di continuare l’attività lavorativa oltre il limite di età pensionabile.
In particolare, si può chiedere di restare in servizio:
- per un biennio successivo all’età pensionabile (art. 16 Dlgs 503/92) previo accoglimento da parte dell'ente datore di lavoro;
- fino al 70° anno età al fine di maturare i requisiti minimi di servizio (art. 509, c.3, Dlgs n. 297/94). Si tratta di un diritto soggettivo;
- lavoratrici possono continuare (diritto soggettivo) l’attività lavorativa fino ai limiti di età previsti per gli uomini (art. 4 l. 903/77);
- fino al compimento del 70° anno d’età, previo accoglimento da parte dell’amministrazione (art. 1-quater legge n. 186/04). Tale periodo non dà luogo ad incentivi né al pagamento dei contributi e non concorre a determinare la misura della pensione. (La norma abrogata dal decreto legge n. 223/06 convertito dalla legge n. 248/06 resta in vigore soltanto per le domande presentate e accolte entro il 3 luglio 2006).
Decorrenza
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Requisiti raggiunti entro
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Decorrenza pensione
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1°trimestre
(entro il 31 marzo) |
1°luglio dello stesso anno |
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2° trimestre
(entro il 30 giugno) |
1°ottobre dello stesso anno |
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3° trimestre
(entro il 30 settembre) |
1°gennaio dell’anno successivo |
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4°trimestre
(entro il 31 dicembre) |
1° aprile dell’anno successivo |
Per il personale della scuola la pensione di vecchiaia decorre dall’inizio dell’anno scolastico (1° settembre o 1° novembre) successivo alla data di compimento dell’età pensionabile.
Se il compimento dell’età avviene nel periodo compreso tra l’inizio dell’anno scolastico e il 31 dicembre, il soggetto interessato può a domanda, da presentarsi tassativamente entro il 10 gennaio dello stesso anno, essere collocato a riposo a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico, senza dover attendere il compimento dell’età .
Il diritto a pensione nel sistema contributivo
Per i dipendenti destinatari del sistema contributivo - vale a dire i soggetti di prima occupazione successiva al 1995 ovvero i lavoratori con meno di 18 anni di servizio alla data del 31.12.1995 che optano per il sistema contributivo - il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue, fino al 31 dicembre 2007, sulla base dei seguenti requisiti:
| Eta' anagrafica |
Anzianità contributiva |
Importo pensione |
| Da 57 a 64 anni |
Almeno 5 anni |
Non inferiore a 1,20 volte importo assegno socile |
| 65 anni |
Almeno 5 anni |
Indipendentemente importo pensione |
| Qualsiasi |
Non inferiore a 40 anni(40 anni pieni,senza riscatto titolo di studio e versamenti volontari) |
Non inferiore a 1,20 volte importo assegno socile |
Dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue sulla base dei seguenti nuovi requisiti:
| Età anagrafica |
Anzianità contributiva |
Importo pensione |
| 65 anni uomini e donne |
Almeno 5 anni |
Indipendentemente importo pensione |
| 60-64 anni donne |
Almeno 5 anni |
Non inferiore a 1,20 volte importo assegno socile |
| qualsiasi |
*Non inferiore a 40 anni(40 anni pieni senza riscatto titolo di studio e versamenti volontari) |
Non inferiore a 1,20 volte importo assegno socile |
| periodo 2008-2009:60 anni
periodo 2010-2013:61 anni
periodo 2014: 62 anni
*(l'incremento del requisito anagrafico potrebbe differire se si realizzano risparmi di spesa) |
Almeno 35 anni |
Indipendentemente importo pensione |
Cumulo
La pensione di vecchiaia e i trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contributi sono interamente cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che dipendente.
Dal 1 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge n.112 del 2008, convertito in legge n. 133/2008, è abolito il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente ed autonomo. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2009, tutte le pensioni di anzianità sono cumulabili con qualsiasi tipologia di reddito da lavoro.
L'attività di lavoro prestata dopo la decorrenza della pensione garantisce il diritto alla liquidazione, se richiesta dall'interessato, di supplementi di pensione.
Integrazione al trattamento minimo
Alle pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema retributivo e misto, in presenza di determinate condizioni di reddito personale e coniugale, si applicano le disposizioni in materia di integrazione al trattamento minimo.