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Anno |
Età anagrafica |
Anzianità contributiva |
Quota |
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Solo anzianità contributiva |
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Dal 2008 fino al 30.6.2009 |
58 |
35
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40 |
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Dal 1.7.2009 al 31.12.2010 |
59
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36 |
95
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OPPURE |
40 |
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60 |
35 |
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Dal 1.1.2011 al 31.12.2012 |
60
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36 |
96
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40 |
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61 |
35 |
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Dal 2013 |
61
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36 |
97
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40 |
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62 |
35 |
La "quota" si può perfezionare anche con le frazioni di età e di anzianità contributiva (es. 59 anni e 6 mesi di età + 35 anni e 6 mesi di contribuzione = "quota 95").
Ai fini del diritto a pensione, nel calcolo dei 35/36 anni non vengono presi in considerazione i contributi figurativi per malattia e disoccupazione, tranne i trattamenti di disoccupazione speciale in agricoltura e quelli successivi al 2000 di disoccupazione speciale edile.
I periodi di malattia retribuiti dal datore di lavoro in misura ridotta, diversamente dai periodi di malattia per i quali non sussiste alcuna retribuzione (cioè senza integrazione da parte del datore di lavoro), sono utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità.
Ai fini del perfezionamento della maggiore anzianità contributiva (40 anni) va computata anche la contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione.
Dal 1 gennaio 2009 si potranno accreditare nell'arco della vita lavorativa fino a 96 settimane.
Per il diritto alla pensione di anzianità i periodi figurativi computabili ai lavoratori con inizio assicurazione nel periodo 1993-1995 non possono superare 5 anni.
Per il conseguimento del diritto a pensione viene richiesta anche la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
La pensione decorre dall’apertura della c.d. “finestra di uscita” che varia in base al trimestre di maturazione dei requisiti di età anagrafica e/o di anzianità contributiva.
Decorrenza pensione con anzianità inferiore a 40 anni
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Data perfezionamento del diritto |
Decorrenza |
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1°semestre
(entro il 30 giugno) |
1° gennaio anno successivo |
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2° semestre
(entro il 31 dicembre) |
1° luglio anno successivo |
Nel caso in cui si raggiungano i 40 anni di contribuzione, le finestre rimangono invece le medesime in vigore fino al 2007, ovvero:
Decorrenza pensione con 40 anni di contribuzione
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Data perfezionamento 40 anni |
Decorrenza |
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1° trimestre
(entro il 31 marzo) |
1° luglio stesso anno se compiuti i 57 anni |
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2° trimestre
(entro il 30 giugno) |
1° ottobre stesso anni se compiuti i 57 anni |
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3° trimestre
(entro il 30 settembre) |
1° gennaio anno successivo senza limiti di età |
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4° trimestre
(entro il 31 dicembre) |
1° aprile anno successivo senza limiti di età |
I dipendenti che raggiungono il requisito contributivo con i contributi delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (gestioni degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e coloni mezzadri) non ricongiunti possono accedere alla pensione di anzianità con i requisiti e le decorrenze stabilite per i lavoratori autonomi (vedi sezione autonomi).
Sono esclusi dai nuovi requisiti e continuano a potere accedere al pensionamento di anzianità con le vecchie norme i seguenti soggetti:
• lavoratori che maturano i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007
• prosecutori volontari autorizzati antecedentemente al 20 luglio 2007
• nel limite complessivo di 15.000 unità, i lavoratori in mobilità ordinaria e assegni straordinari sulla base di accordi sindacali
• lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art. 1, comma 1189, della legge 296/2006 (nel limite massimo di 6.000 lavoratori).
I lavoratori esclusi dai nuovi requisiti possono quindi, anche dopo il 2007, accedere al pensionamento di anzianità secondo quanto previsto dalla normativa previgente, sia per quanto riguarda la maturazione dei requisiti di età e/o di anzianità contributiva (cioè con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età oppure, a prescindere dall’età, con 40 anni di contribuzione)sia per quanto riguarda il regime delle decorrenze (le 4 finestre trimestrali, ora applicate alle pensioni di anzianità liquidate con 40 anni)
In via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici dipendenti che hanno maturato 35 anni di contribuzione e 57 anni d’età possono, inoltre, accedere al pensionamento di anzianità optando per il sistema di calcolo contributivo.
Il trattamento pensionistico, in questo caso, sarà determinato con il sistema di calcolo contributivo in regime di opzione.
La scelta del sistema di calcolo contributivo va effettuata al momento del pensionamento.
Cumulo pensione di anzianità e reddito da lavoro
Dal 1 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge n.112 del 2008, convertito in legge n. 133/2008, è abolito il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente ed autonomo. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2009, tutte le pensioni di anzianità sono cumulabili con qualsiasi tipologia di reddito da lavoro.
L'attività di lavoro prestata dopo la decorrenza della pensione garantisce il diritto alla liquidazione, se richiesta dall'interessato, di supplementi di pensione.