La pensione di vecchiaia è una prestazione cui si accede al perfezionamento di due requisiti: il raggiungimento dell’età pensionabile e l’accredito di un numero minimo di contributi. Per i dipendenti sussiste l’ulteriore requisito della cessazione del rapporto di lavoro.
Assicurato che ha iniziato l’attività lavorativa prima del 1996
Età pensionabile
L’età pensionabile per i lavoratori dipendenti assicurati all’Inps è pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Tale età per le donne deve essere interpretata solo come opportunità in quanto anche le donne, come gli uomini, per il principio della parità, hanno il diritto di poter lavorare fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Deroghe
I lavoratori dipendenti non vedenti dalla nascita, o tali prima dell’inizio dell’assicurazione, o che possano comunque far valere almeno dieci anni di assicurazione e contribuzione in tale condizione, possono accedere al pensionamento all'età di 55 anni se uomini e di 50 se donne. I non vedenti che non rientrano i queste categorie, gli invalidi in misura non inferiore all'80% (con riconoscimento da parte dell'INPS) possono andare in pensione a 60 anni se uomini e 55 se donne.
Requisito assicurativo e contributivo
Il requisito di assicurazione e contribuzione richiesto sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi, che fino al 31.12.1992 era di 15 anni, è aumentato di un anno ogni due per attestarsi dal 1° gennaio 2001 a 20 anni.
Deroghe
I lavoratori con 15 di contribuzione al 31.12.92 e coloro che entro la predetta data erano stati autorizzati ai versamenti volontari mantengono il requisito dei 15 anni di contributi.
Rimane il requisito dei 15 anni anche per i lavoratori dipendenti in possesso di almeno 25 anni di assicurazione di cui almeno 10 coperti da contributi per meno di 52 settimane.
I lavoratori dipendenti che, coinvolti sia nell'aumento dell'età pensionabile che del requisito contributivo, non raggiungono quest'ultimo all'età prevista, potranno far riferimento ad un requisito personalizzato.
Decorrenza della pensione
La legge 247/07 ha introdotto, dal 1° gennaio 2008, il meccanismo delle “finestre” anche per le pensioni di vecchiaia.
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Requisiti raggiunti entro
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Decorrenza pensione
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1°trimestre
(entro il 31 marzo) |
1°luglio dello stesso anno |
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2° trimestre
(entro il 30 giugno) |
1°ottobre dello stesso anno |
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3° trimestre
(entro il 30 settembre) |
1°gennaio dell’anno successivo |
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4°trimestre
(entro il 31 dicembre) |
1° aprile dell’anno successivo |
Le “finestre” non si applicano ai lavoratori che:
• raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007,
• alla data del 31 dicembre 2007, abbiano in corso il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni previste dai CCNL, ancorché raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi dopo il 31 dicembre 2007,
• sono in mobilità lunga,
• sono posti in assegno straordinario entro il 31 dicembre 2007.
Cumulo pensione e reddito da lavoro
Dal 1.1.2001 la pensione di vecchiaia, anche se con decorrenza precedente, è totalmente cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo (Legge 388 del 2000 art. 72). L'attività di lavoro prestata dopo la decorrenza della pensione garantisce il diritto alla liquidazione, su richiesta dell’interessato, di supplementi di pensione.
Trattamento minimo
L' importo della pensione (calcolato con il sistema retributivo o misto), se inferiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è integrato fino al trattamento minimo (TM) stesso. Per aver diritto all'integrazione il soggetto richiedente deve soddisfare un doppio requisito reddituale: personale (non superiore a 2 volte l'importo del Tm in vigore nel FPLD al 1° gennaio dell'anno di decorrenza); coniugale (non superiore a 4 volte lo stesso TM). Sono da considerare tutti i redditi assoggettabili all'Irpef esclusi quelli relativi alla casa di abitazione, ai trattamenti di fine rapporto, agli arretrati in genere. Per l'anno 2009 l'importo del trattamento minimo è di 5956,60 euro annui, ovvero 458,20 euro al mese.
Assicurato privo di anzianità contributiva al 31/12/1995
Le prestazioni di coloro i quali non risultino assicurati prima del 1996 sono regolate dalle norme del c.d. sistema contributivo, dettate dalla legge 335/95. Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, nel contributivo i requisiti sono i seguenti:
• 5 anni di contributi effettivi;
• almeno 60 anni per le donne e 65 per gli uomini (dal 1°gennaio 2008);
• si prescinde dal requisito anagrafico se si è in possesso di un’anzianità contributiva pari a 40 anni (nel calcolo dei 40 anni i periodi lavorati prima dei 18 anni di età vengono maggiorati dell’1,5 mentre non si tiene conto, ai fini del diritto, dei versamenti volontari);
• se si ha un’età inferiore a 65 anni occorre anche soddisfare la condizione che l’importo della pensione sia almeno pari a 1,2 volte l’importo annuo dell’assegno sociale (pari a € 490,86 nel 2009);
• le lavoratrici madri possono anticipare l’età minima pensionabile di 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi oppure aumentare di un anno il coefficiente di trasformazione (cioè di calcolo) in presenza di uno o due figli o di due anni con tre o più figli.
Ulteriori modalità di pensionamento di vecchiaia contributiva
Oltre che con il requisito del raggiungimento dell’età pensionabile o dell’anzianità massima contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica, un’altra possibilità di pensionamento è offerta dal raggiungimento di un determinato requisito anagrafico contestualmente al possesso dell’anzianità contributiva minima di 35 anni, come da seguente tabella:
Dipendenti e iscritti alla gestione separata privi di altra assicurazione
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Anno
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Età anagrafica
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Anzianità contributiva
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Quota
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Solo anzianità contributiva
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Dal 2008 fino al 30.6.2009 |
58
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35
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40
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Dal 1.7.2009 al 31.12.2010 |
59
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36 |
95
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OPPURE |
40
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60 |
35 |
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Dal 1.1.2011 al 31.12.2012 |
60
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36 |
96
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40
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61 |
35 |
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Dal 2013 |
61
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36 |
97
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40 |
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62 |
35 |
A partire dall’anno 2008 è stato introdotto il regime delle decorrenze anche nel sistema contributivo , secondo le finestre previste per il sistema retributivo.
Decorrenze della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Assicurati che hanno raggiunto l'età pensionabile - 60 anni donne, 65 uomini
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Requisiti raggiunti entro
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Decorrenza pensione
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1°trimestre
(entro il 31 marzo) |
1°luglio dello stesso anno |
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2° trimestre
(entro il 30 giugno) |
1°ottobre dello stesso anno |
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3° trimestre
(entro il 30 settembre) |
1°gennaio dell’anno successivo |
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4°trimestre
(entro il 31 dicembre) |
1° aprile dell’anno successivo |
Decorrenze della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Assicurati che NON hanno raggiunto l'età pensionabile
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Requisiti raggiunti entro
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Decorrenza pensione
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1° semestre
(entro il 30 giugno) |
1° gennaio dell'anno successivo se di età almeno pari a 57 anni
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2° semestre
(entro il 31 dicembre) |
1°luglio dell'anno successivo
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Nel sistema contributivo bisogna tener conto che non sono applicabili le disposizioni sull’integrazione al trattamento minimo.
Cumulo pensione di vecchiaia contributiva e reddito da lavoro
Dal 1°gennaio 2009, ai sensi della L.133/2008, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro le pensioni di vecchiaia liquidate con il contributivo ai soggetti:
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con almeno 60 anni di età se donne e 65 anni se uomo;
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con almeno 40 anni di contribuzione;
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con 35 anni di contribuzione congiuntamente alla prevista età anagrafica