Nel pubblico impiego vi sono più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. A differenza dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’INPS, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP viene dispensato dal servizio.
Inabilità assoluta e permanente alla mansioneL’inabilità alla mansione è limitata al tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti sanitari e contributivi per il dirittoPer ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:
Procedimento La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. L'ente datore di lavoro:
Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità.Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Calcolo della prestazioneI criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoroInabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico. Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.
Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro sia all’INPDAP che al datore di lavoro.
Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativaDall’1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all’INPS .
Requisiti contributivi e sanitariPer ottenere l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.Ricevuta la domanda, l’ente:
La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro. Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.
CalcoloLa pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l’aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell’anzianità contributiva del dipendente:
In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all’80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419).Nel sistema retributivo è prevista l’integrazione al trattamento minimo.
IncompatibilitàLa pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.
Inabilità per causa di servizio (pensione diretta privilegiata)La pensione privilegiata è una prestazione spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa, o concausa, di servizio.Per il diritto alla prestazione non è richiesto alcun requisito minimo di servizio, basta un solo giorno di lavoro.La pensione privilegiata si consegue a domanda da presentare entro il termine perentorio di 5 anni (10 per parkinsonismo) dalla data di cessazione dal servizio. Se la malattia interviene oltre i 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro il termine dei 5 anni decorrerà dalla data di insorgenza della malattia. Per i dipendenti dello Stato può essere concessa d’ufficio quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta ad infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/73).Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi.
CalcoloPer il personale civile dello Stato, la misura della prestazione è correlata all’entità dell’infermità o lesione.In caso di grave menomazione, ascrivibile alla 1a categoria, l’importo è pari agli 8/10 della retribuzione pensionabile; se l’infermità è classificabile a categoria inferiore la misura è pari a 1/40 della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa.Per il personale degli enti locali, si procede invece maggiorando di 1/10 l’aliquota corrispondente all’anzianità di servizio maturata per il calcolo della pensione ordinaria. Tale aliquota non può, in ogni caso, essere inferiore a 66,77% ne superiore al 100%