Skip Navigation LinksHome Page > News > 03-09-2010

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Trapianto di organi da donatori viventi

I diritti dei lavoratori

Il Decreto del Ministero della salute n. 116 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172/10 ha definito la “cornice complessiva regolante lo svolgimento dell'attività di trapianto da donatore vivente” così come consentito dalla legge.

Le leggi che regolano tali donazioni sono rispettivamente la legge 458/67 e la legge 438/99. Ricordiamo che nel nostro paese é consentita, da donatore vivente, la sola donazione di un rene o di parte del fegato.
 
Nel 1997 il Consiglio d'Europa firma la Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e della biomedicina, ratificata in Italia con legge n. 145 del 2001, stabilendo così le regole di protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina. La legge in questione impone, per tutti i casi di trapianti tra viventi, una valutazione di parte terza, effettuata in modo indipendente dai curanti del ricevente. Per questo motivo, il decreto ministeriale in questione, stabilisce che in ogni Centro trapianti,  o Centro regionale di riferimento per i trapianti, venga nominata dalla Asl una “commissione terza” composta da esperti sulle problematiche correlate al trapianto da donatore vivente.

I soggetti interessati dal decreto, poiché possibili donatori viventi, sono per legge i consanguinei del ricevente (genitori, figli, fratelli germani o non germani maggiorenni). In alcuni particolari casi, la donazione può essere effettuata da un donatore non consanguineo che ha con il ricevente un legame di legge o affettivo, la cui esistenza è verificata dalla Commissione terza.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria (art. 11) viene specificato che tutti gli accertamenti, sia sul donatore sia sul ricevente, necessari ad escludere fattori di rischio e ad evidenziare il grado di compatibilità tra donatore e ricevente, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Sono inoltre a carico del SSN gli accertamenti e i controlli ai quali si deve sottoporre il donatore correlati al trapianto, indipendentemente dall'esito del trapianto e dal tempo intercorso.

All’art. 12 il decreto stabilisce invece il diritto del lavoratore o della lavoratrice – sia esso candidato al trapianto oppure donatore - ad assentarsi dal lavoro con permessi retribuiti dal datore di lavoro  per effettuare accertamenti e/o ricoveri certificati come necessari.
 
Va notato che gli accertamenti possono essere necessari sia nella fase antecedente al prelievo vero e proprio, sia nella fase del trapianto, sia in caso di complicanze post-operatorie anche a distanza di tempo dal trapianto. Gli accertamenti o i ricoveri devono essere prescritti dal centro trapianti o dai servizi ad esso collegati ed eseguiti in strutture del SSN o ad esso accreditate.

Seppur non esplicitamente previsto nel decreto, per usufruire dei permessi retribuiti dal datore di lavoro, il lavoratore interessato deve presentare domanda al datore di lavoro allegando copia della richiesta di accertamento e/o ricovero rilasciata dalla struttura sanitaria competente, cioè dal centro trapianti o dai servizi ad esso collegati. E' bene inoltre, in questa prima fase ed in assenza di disposizioni precise, che la domanda di permesso retribuito sia presentata ai sensi del decreto ministero della Salute n. 116 del 16 aprile 2010.

Naturalmente, i giorni di assenza dal lavoro a causa dell'intervento chirurgico e della successiva convalescenza sono considerati malattia e pertanto il lavoratore donatore può beneficiare delle misure di legge e contrattuali che riguardano tale assenza, avendo cura di inviare la certificazione medica rilasciata dalla struttura ospedaliera al datore di lavoro e all'Inps.  Pertanto i lavoratori che si sono sottoposti a donazione di rene o di parte del fegato hanno diritto, durante tutto il periodo di ospedalizzazione e di convalescenza -adeguatamente documentati dalla struttura ospedaliera- ad una indennità sostitutiva della retribuzione a carico dell'istituto previdenziale nel caso di lavoratori del settore privato, o a carico dell'ente datore di lavoro se lavoratori del settore pubblico. L'entità della retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo di malattia è stabilita dai contratti nazionali di lavoro.

 


     
03/09/2010