La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17227/10, ha bocciato la decisione della Corte territoriale, per aver disconosciuto il diritto del lavoratore di ottenere la tutela del Fondo di garanzia sul solo rilievo che costui non aveva adempiuto all’onere di attivare tempestivamente la procedura fallimentare.
Ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 del 1982 in favore dei lavoratore, per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest’ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per avere cessato l’attività di impresa da oltre un anno, va considerato “non soggetto” a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell’art. 2, quinto comma, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l’azione esecutiva.
In base a tale principio quindi la decisione della Corte territoriale è giuridicamente errata, per aver disconosciuto il diritto del lavoratore di ottenere la tutela del Fondo di garanzia sul solo rilievo che costui non aveva adempiuto all’onere di attivare tempestivamente la procedura fallimentare.
fonte Ipsoa