Sul caso di una lavoratrice cui era stato negato il diritto a fruire del congedo per assistere il marito, affetto da grave patologia e bisognoso di assistenza, poiché lo stesso, in quel periodo assente dal lavoro per malattia regolarmente certificata, era a tutti i titoli “lavoratore”, la risposta della Direzione generale dell’Inps, è stata molto chiara e non lascia spazio a dubbi interpretativi. Ne riportiamo i passaggi più significativi.
“Non esiste alcun limite posto dalla normativa alla fruizione del congedo per l'assistenza ad un familiare che presti attività lavorativa. L'Inps, tuttavia, con circolare 64/2001, al punto 3 precisa che il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs 151/2001, non può essere concesso, se la persona da assistere, nel periodo di godimento del beneficio da parte degli aventi diritto, presti a sua volta attività lavorativa. Ciò significa che per fruire del congedo è sufficiente che durante il godimento del beneficio da parte del familiare, il disabile, pur essendo in costanza di rapporto di lavoro, non presti effettivamente attività lavorativa perché, ad esempio, in ferie, malattia, astensione obbligatoria per maternità o altro titolo previsto dal contratto di lavoro.”
D’altra parte convivendo l'interpello n. 30/2010 del Ministero del Lavoro relativo al diritto alla fruizione del congedo da parte del lavoratore richiedente quando il disabile, bisognoso di assistenza, presta nello stesso periodo attività lavorativa, la Direzione Generale dell'Istituto afferma che “nello spirito della norma, ..., volta alla tutela delle persone svantaggiate, in modo da garantirne la piena integrazione nella famiglia, nel lavoro e nella società, il diritto alla fruizione del congedo straordinario, nei casi in cui il disabile svolga attività lavorativa nel medesimo periodo, non può essere escluso a priori. La necessità dell'assistenza in tali circostanze va valutata, pertanto, caso per caso”.
L’istituto previdenziale quindi nel condividere l'interpretazione estensiva della norma data dal dicastero del lavoro, conferma tuttavia l'opportunità di una valutazione caso per caso da parte delle sedi Inps allorquando il disabile, bisognoso di assistenza, svolge attività lavorativa nello stesso periodo di fruizione del congedo da parte del lavoratore richiedente.