Skip Navigation LinksHome Page > News > 29-07-2010

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Invalidi civili e le verifiche dell’Inps

Sale il numero delle visite di verifica dell’invalidità

La manovra economica contenuta nel decreto legge  78/2009, art.10, ha previsto un potenziamento del piano di verifica straordinaria dei requisiti che hanno dato titolo a prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità, per il triennio 2010-2012, stabilendo in 500.000  il numero di soggetti da sottoporre ad accertamento sanitario e reddituale. La legge di conversione del decreto legge 78 citato, approvata oggi in via definitiva dalla Camera dei Deputati, ha  aumentato complessivamente di 100.000 unità  le verifiche previste nel 2011 e nel 2012 .

L'Inps ha elaborato il campione da sottoporre alle verifiche attingendo dai nominativi esistenti nel casellario delle pensioni alla data del 1° gennaio 2010. Sono stati presi in considerazione solo i titolari di trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1° aprile 2007.

Tra questi sono stati estrapolati i titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione di età compresa tra i 18 ed i 67 anni compiuti e i titolari di assegno mensile di età compresa tra i 45 ed i 60 anni compiuti.

E' evidente che l'Istituto mira ad accertare le situazioni relative ai riconoscimenti avvenuti nel periodo in cui le funzioni in materia  relative all’esame formale e sostanziale delle valutazioni della Commissione medica della Asl, alla verifica a campione della sussistenza dei requisiti medico-legali e alla verifica dei requisiti reddituali, erano ancora in capo al Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto aveva la sola funzione di erogazione delle prestazioni. Infatti è solo   a decorrere dal 1° aprile del 2007, che l'Inps è subentrato al citato Dicastero entrando quindi anche nel merito della fase relativa agli accertamenti sanitari.

Non è chiaro invece perchè tra le categorie da verificare non sono compresi i titolari di indennità speciale (ciechi ventesimisti), a differenza dei ciechi assoluti titolari di indennità di accompagnamento e dei sordi titolari di indennità di comunicazione, così come non sono stati considerati  gli invalidi civili totali titolari di sola pensione, a differenza degli stessi invalidi totali titolari di indennità di accompagnamento.

I soggetti chiaramente esclusi sono gli ultrasessantacinquenni titolari di assegno e pensione sociale sostitutivi, i soggetti di cui al DM 2 agosto 2007 nei cui confronti sia già avvenuto il riconoscimento di  portatori di menomazioni e patologie ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome di talidomide che siano titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione e i residenti nella Regione della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano che saranno verificati in base agli statuti locali  e alle relative  norme di attuazione.

L'esclusione dalle verifiche degli ultrasessantacinquenni titolari di assegno o pensione sociale è ormai prassi consolidata  ma è bene ricordare che  tali fattispecie di invalidi potrebbero rientrare tra i soggetti da verificare se titolari anche di indennità di accompagnamento o di comunicazione.

Rispetto alle precedenti verifiche strordinarie il procedimento di verifica di quest'anno ha subito notevoli trasformazioni. Infatti, saranno inviate alle Direzioni Regionali Inps le liste dei soggetti selezionati che, a loro volta, dovranno  essere tempestivamente inviate  alle Asl per l’inoltro successivo ai Centri medico-legali di competenza.

Una richiesta parallela della documentazione sanitaria sarà inviata dall’Inps anche ai diretti interessati con lettera raccomandata.

I destinatari, entro 15 giorni dal ricevimento, dovranno inviare al Centro medico-legale dell'Inps  competente la documentazione richiesta che verrà esaminata dalla  Commissione medica Superiore che a tal fine è articolata in sottocommissioni mediche decentrate composte da due medici, la quale  potrà decidere se il soggetto è ancora affetto dalle patologie che hanno dato luogo ai benefici economici o, se in base alla documentazione deve essere nuovamente sottoposto a visita. 

La convocazione a visita è prevista anche per coloro che non invieranno nessuna documentazione sanitaria e sarà  effettuata dalla stessa sottocommissione decentrata.

Se l'interessato non può recarsi alla visita perchè intrasportabile o ricoverato,  può inviare  al CML dell'Inps,  nel limite dei 7 giorni precedenti la data di convocazione , la certificazione sanitaria che attesti la sua condizione (intrasportabile o ricoverato) con la richiesta di visita  domiciliare o presso la struttura sanitaria di ricovero. Tale visita, secondo le intenzioni dell'Inps, sarà "possibilmente" effettuata nello stesso giorno fissato nella convocazione. 

Nei casi di mancata presentazione  alla visita senza  giustificato motivo, l' Inps, verificato che il sistema di invio della convocazione a visita sia stato correttamente effettuato, procederà con la sospensione della prestazione dalla data della convocazione.


     
29/07/2010