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NEWS

Pensionati - 14ma e “superpremio”

Benefici pensionistici

Pagamento della somma aggiuntiva (quattordicesima) sulla pensione
 
Con il messaggio n. 018232/10, l'INPS ha comunicato le modalità di pagamento della cosiddetta quattordicesima per l'anno 2010, così come disposto dall’art. 5 della legge n. 127/2007 che, a partire dall’anno 2007, ha stabilito la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative.
Con riferimento all’anno 2010, la somma aggiuntiva viene erogata sulla mensilità di luglio ai pensionati che, alla data del 31 luglio 2010, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. Per l’anno 2010 sono interessati tutti i soggetti nati prima dell'1.1.1947.

L’aumento spetta, proporzionalmente, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre 2010, per i mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2010 in poi, la corresponsione sarà però effettuata successivamente. Il pagamento avviene una volta l’anno, in via provvisoria poiché il  diritto deve esser verificato successivamente sulla base della dichiarazione definitiva dei redditi.
Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata in funzione all’anzianità contributiva e alla gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. In caso di pensione liquidata in regime internazionale, per il calcolo del beneficio l'INPS considera la sola contribuzione accreditata in Italia ed è per questo motivo che gli importi erogati saranno nella stragrande maggioranza pari all'importo minimo di 336 euro.

La somma aggiuntiva che viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti, viene concessa interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).

Ad esempio, se il reddito è di 9.200 euro, con un’anzianità contributiva fino a 15 anni, la somma aggiuntiva sarà pari a 124,92  euro complessivi (8.988,92 + 336,00 – 9.200,00 euro).

Ai pensionati ai quali l'INPS corrisponde la somma aggiuntiva è stata inviata una lettera-informativa, tramite Postel.

Superpremio ai pensionati residenti all’estero in paesi non comunitari

Ai pensionati, cittadini italiani, residenti all'estero in paesi non comunitari, compete un ulteriore incremento (superpremio) della maggiorazione sociale fino a garantire un reddito equivalente a quello conseguibile in Italia con la maggiorazione sociale.

Tale incremento, attribuito soltanto negli anni 2003-2004-2005 sulla base di coefficienti di conversione – pari a euro 516,46 -  stabiliti con  il Decreto ministeriale 12/2003, aveva interessato solo alcune aree geografiche e riguardato circa 3.000 pensionati.

In assenza di rilevazione reddituale per gli anni successivi al 2005 tale prestazione integrativa non era stata attribuita (la legge ne dispone la corrisponsione solo su redditi definitivamente accertati). Adesso con la rata di agosto 2010 tale prestazione sarà nuovamente posta in pagamento agli aventi diritto (anche in questo caso senza corresponsione di interessi legali).
 
Il 28 gennaio del 2009 sono stati modificati – a decorrere dal 2008 - i coefficienti di conversione della parità di potere d'acquisto, in ragione del mutato rapporto di cambio euro/dollaro statunitense. Pertanto per gli anni 2006 e 2007 saranno utilizzati i precedenti coefficienti, mentre per il 2008 saranno utilizzati quelli nuovi. Interessati a questa prestazione sono circa 3000 pensionati concentrati soprattutto in Australia e America del nord e Sud.


 


     
15/07/2010