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Tredicesima mensilità per l'indennità di frequenza

La Cassazione nega il diritto alla tredicesima mensilità

La sentenza della Corte di Cassazione n.13985/2008 ha a suo tempo riconosciuto ad un minore titolare di indennità di frequenza il diritto alla tredicesima mensilità.

Secondo la Suprema Corte  la legge 289/90 nell'istituire l'indennità di frequenza stabilisce gli stessi requisiti reddituali, lo stesso importo e sistema di perequazione automatica dell'assegno mensile di assistenza degli invalidi civili parziali erogato annualmente per tredici mensilità

Pertanto, nonostante l'indennità spetti per un tempo determinato relativo al solo periodo di frequenza di centri o scuole e l'assegno mensile per tutti i mesi dell'anno, ai titolari di indennità di frequenza spetta, secondo la pronuncia della Cassazione, la tredicesima anche se commisurata a tanti ratei quanti sono i mesi di spettanza della prestazione.

Un principio questo che non è stato mai recepito dall'Inps e che ha determinato, da parte nostra, l'avvio della fase di contenzioso.

A pochi mesi dalla sentenza sopracitata la stessa Corte di Cassazione si è espressa con un parere diametralmente opposto e con sentenza n. 16329/2008 ha affermato che è illogico sostenere il diritto alla tredicesima mensilità su una prestazione che, a differenza dell'assegno mensile degli invalidi civili parziali, prevede solo come eventuale il diritto a dodici mensilità.

Come Patronato che difende e tutela i diritti delle persone abbiamo quindi ritenuto di proseguire con il contenzioso in attesa di sentenze positive e di eventuale intervento della Cassazione a Sezioni Unite.

Le successive sentenze però non hanno dato ragione alle nostre tesi e l'ultima la n. 5409 oltre a confermare le diverse finalità dell'indennità in questione e l'assegno mensile degli invalidi civili parziali espresse nelle precedenti sentenze, osserva che non ricorrono i presupposti per un intervento delle Sezioni Unite.

Una decisione quella della Suprema Corte che non ci consente quindi di insistere ulteriormente nella fase di contenzioso mancando appunto le condizioni necessarie per proseguire.


     
30/03/2010