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Indennità di malattia e di maternità

Modalità operative

In caso di malattia e maternità , l'Istituto previdenziale provvede al pagamento diretto delle prestazioni in favore dei seguenti lavoratori:

• agricoli (OTD-OTI), esclusi i dirigenti e gli impiegati;
• assunti a tempo determinato per i lavori stagionali;
• addetti ai servizi domestici e familiari (a questi lavoratori non spetta   l'indennità di malattia ma solo quella per maternità);
• disoccupati (purché l'evento insorga entro 60 giorni dalla cessazione);  
• sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni  (purché l'evento insorga entro 60 giorni dalla sospensione;
• a domicilio nel periodo intercorrente tra la data di riconsegna del lavoro affidato dal   committente e quella della nuova consegna (in tale periodo il lavoratore si considera   “sospeso”, l'evento quindi deve insorgere entro 60 giorni dalla riconsegna); 
• assunti a tempo determinato (che nei 12 mesi precedenti l'evento morboso non possono far  valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, oppure non possono essere indennizzati direttamente dal datore di lavoro poiché l'attività lavorativa svolta presso  quest'ultimo è inferiore ai periodi di malattia)

Nell'ambito delle figure descritte il pagamento diretto dell'indennità di malattia da parte dell'Inps potrebbe non intervenire,  quando anche i CCNL dovessero prevedere il pagamento anticipato da parte del datore di lavoro.

In ogni caso, quando il datore di lavoro non corrisponda l'indennità (malattia/maternità), o la corrisponda in ritardo, il lavoratore deve chiedere il pagamento all'INPS tenendo presente che il diritto si prescrive nel termine di un anno dalla data della sua insorgenza.

Il diritto all'indennità permane per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e si protrae per un ulteriore periodo di due mesi (o di 60 giorni se  più favorevole al lavoratore) successivo alla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro: per il predetto periodo di due mesi i lavoratori cessati  e quelli sospesi hanno conseguentemente diritto alla corresponsione dell'indennità.

Va inoltre precisato che ai fini della conservazione del diritto all'indennità, per lavoratore cessato deve intendersi il lavoratore licenziato o dimissionario anche se non iscritto alle liste di collocamento (presso i centri per  l'impiego).

Per lavoratore sospeso deve intendersi il lavoratore nei cui confronti il datore di lavoro non ha l'obbligo di corrispondere la retribuzione né il lavoratore quello di prestare attività lavorativa; (aspettativa non retribuita, periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge ecc.).

In caso di part time orizzontale, cioè quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro (ad es. una prestazione lavorativa di 4 ore al giorno a fronte di un orario normale di lavoro di 8 ore al giorno),  per la liquidazione della indennità di malattia e maternità obbligatoria (ordinaria – anticipata o posticipata) si prende a riferimento la retribuzione “teorica” del mese immediatamente precedente a quello di inizio del periodo indennizzabile; in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro quella del mese precedente la cessazione.

In caso di parti time verticale, cioè quando è previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (ad es. 3 giorni di 8 ore lavorative nell'arco della settimana; 6 mesi a tempo pieno nel corso dell'anno); di tipo misto, quando le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa risultano dalla combinazione di part-time orizzontale e part-time verticale, potrebbe essere necessario, ai fini del calcolo delle indennità giornaliere di malattia e maternità, riproporzionare la retribuzione teorica di riferimento.

Suggeriamo, nei casi in cui il pagamento delle relative indennità avvenga direttamente da parte dell'Istituto, di verificare, con la collaborazione delle categorie e uffici vertenze, l'eventuale assenza di elementi retributivi rilevanti ai fini di una corretta liquidazione chiedendo, se necessario, il ricalcolo dei trattamenti.


     
22/03/2010