Anche i lavoratori a domicilio hanno diritto a percepire la Cassa integrazione in deroga.Lo sostiene l'Inps nel messaggio n. 1908/2010 a seguito di una nota del Ministero del lavoro.
Data la particolare condizione lavorativa di questa tipologia di lavoratori, la mancanza di orari fissi, la discontinuità delle prestazioni che hanno inizio alla consegna del materiale da parte dell'azienda committente e si concludono alla riconsegna del materiale finito, senza previsione certa della data in cui sarà commissionata l'opera successiva, l'Istituto previdenziale fornisce nel messaggio suddetto anche le modalità per calcolare la retribuzione oraria giornaliera per la determinazione dell'importo della CIG. Un importo, quest'ultimo, che si baserà su retribuzioni e giornate lavorate nell'ultimo mese prima della sospensione.
I requisiti per accedere alla cassa integrazione in deroga sono gli stessi necessari per la generalità dei dipendenti, ovvero 90 giorni di anzianità lavorativa presso l'azienda che pone il lavoratore in cassa integrazione.
Questa nuova interpretazione fa sorgere però due aspetti problematici:
1. Ad eccezione dei casi in cui un intero reparto sia messo in Cig, probabilmente sarà difficile che un lavoratore (in realtà più spesso una lavoratrice) a domicilio sia messo in cassa integrazione in deroga, visto che per il datore di lavoro è estremamente più semplice non reiterare commesse al lavoratore in questione piuttosto che collocarlo in Cassa integrazione.
2. Essendo questa un'interpretazione di una norma che ha già dispiegato i suoi effetti, è da trattare anche il problema del pregresso. Fino ad ora, infatti per la categoria dei lavoratori a domicilio, non rientrando tra quelle destinatarie di Cig, anche a seguito della sospensione di un intero reparto o dell'intera azienda, non è stata chiesta dalle aziende la cassa integrazione in deroga.
A tutto ciò si aggiunge l'ulteriore problema della disponibilità delle risorse regionali, visto che la legge 2/09 demanda agli accordi regionali modalità e finanziamento degli ammortizzatori in deroga. Proprio a questo proposito è necessario tener presente che alcuni accordi regionali (es. Veneto, Emilia Romagna, Lombardia) avevano comunque già previsto che la cassa integrazione in deroga potesse essere destinata anche ai lavoratori a domicilio.
Vista la necessità di tali accordi, per l'erogazione degli ammortizzatori, ci potrebbero essere difficoltà di fronte a scelte elettive di singole regioni che non hanno contemplato tali fattispecie tra quelle destinatarie di tutela.
I lavoratori e le lavoratrici si possono rivolgere agli sportelli del patronato che, in collaborazione con le categorie di appartenenza, potranno assisterli nella tutela dei loro diritti.