Skip Navigation LinksHome Page > News > 28-01-2010

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Nuovo importo indennità antitubercolare 2010

 

L'Inps, con la circolare n. 8 del 22 gennaio 2010, ha comunicato gli importi per il 2010 delle indennità antitubercolari incrementate, in via definitiva del 3,2%, a partire dal gennaio 2009 (D.M. 20/11/2008) e per il 2010 dello 0,7% (in via provvisoria) a seguito dell'adeguamento delle pensioni del fondo lavoratori dipendenti, cui sono correlate, ai sensi dell'art. 4 della legge 419/75.

Come é noto, le prestazioni antitubercolari sono indennità integrative e sostitutive della retribuzione, erogate dall'Inps al lavoratore dipendente, a condizione che abbia un anno di contribuzione (52 settimane) nell'intera vita lavorativa e ai suoi familiari a carico anche se non iscritti all'Inps.

Gli importi provvisori per quest'anno sono:

Indennità giornaliera per gli assicurati: Euro 12,08.

Spettante all'interessato che non abbia diritto all'intera retribuzione durante il periodo di cure ospedaliere o ambulatoriali. II lavoratore dipendente ammalato di tbc, superati i primi 180 giorni di malattia, nei quali percepisce lo stesso trattamento previsto per la malattia comune, ha diritto all'indennità giornaliera antitubercolare, a misura fissa, fino alla guarigione o alla stabilizzazione clinica. La prestazione non é cumulabile con la retribuzione.

Indennità giornaliera ambulatoriale per gli altri soggetti aventi diritto, diversi dagli assicurati (art. 1, legge 419/75): Euro 6,04.

I familiari degli assicurati, i pensionati o titolari di rendita ed i loro familiari hanno diritto alla prestazione dal primo giorno della malattia fino alla dichiarazione di guarigione o stabilizzazione clinica.

Indennità giornaliera post-sanatoriale per gli assicurati: Euro 20,12.

Questa indennità compete per 24 mesi, dopo che il lavoratore abbia raggiunto la guarigione o la stabilizzazione della malattia tubercolare a seguito di un periodo di assistenza sanitaria che si sia svolta mediante ricovero o cura ambulatoriale per un totale di 60 giorni. Spetta anche se l'interessato lavora e percepisce la retribuzione.

Indennità giornaliera post-sanatoriale per gli altri soggetti aventi diritto, familiari, pensionati etc.: Euro 10,07.

Con le stesse modalità previste per gli assicurati.

Assegno di cura o sostentamento (mensile): Euro 81,16.

L'assegno viene corrisposto a tutti coloro che hanno percepito l'indennità postsanatoriale, e viene erogato in misura unica, sia ai lavoratori assicurati che ai loro familiari ed ai pensionati.
La prestazione compete all'interessato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini é ridotta a meno della metà, per effetto e in relazione alla malattia tubercolare. Ha la durata di due anni, rinnovabili, sempre a domanda, in bienni successivi, senza limiti, sempre che permangano i requisiti amministrativi e sanitari. L'assegno é incompatibile con la retribuzione.

Gli adeguamenti, come pure l’accredito dei corrispettivi periodi di contribuzione figurativa, sono effettuati automaticamente dall’Istituto.