Skip Navigation LinksHome Page > News > 02-12-2009

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Congedo biennale: risposta ad interpello dal Ministero del lavoro

Anche i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni hanno diritto al congedo biennale

L'INPS, in base alla risposta ad interpello presentato al Ministero del lavoro  in merito alla possibilità di fruire del congedo biennale per handicap durantela cassa integrazione, ha fornito un parere positivo. Nel caso quindi di

- CIG a orario ridotto: il lavoratore può fruire del congedo biennale nei periodi di effettivo lavoro. Nel caso di cig a orario ridotto la domanda può essere presentata nei giorni di ripresa dell'attività lavorativa; l'indennità viene calcolata sulla base della retribuzione percepita nei giorni di effettivo lavoro.

- CIG a zero ore:  poiché presupposto per la fruizione del congedo biennale é lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del richiedente, nel caso di cig a zero ore tale presupposto non si concretizza. Pertanto  non é possibile richiedere il congedo. Mentre è possibile invece, presentando la domanda prima di un periodo di CIG a zero ore, fruire in quel periodo del congedo biennale.

- Lavoratore che fruisce del congedo biennale prima dell'intervento di CIG: il lavoratore può, se vuole, rinunciare al congedo biennale presentando una domanda finalizzata a variare il periodo di assenza, rinunciando cioè al congedo in favore della CIG.

Per quanto riguarda la retribuzione: l'indennità va riparametrata sulla retribuzione percepita dal lavoratore durante l'effettiva attività lavorativa. Pertanto se la domanda di congedo è stata presentata durante il periodo di cig a orario ridotto, il lavoratore percepirà:

a. l'integrazione salariale per le ore di cig;

b. l'indennità per il congedo straordinario per le ore di effettivo lavoro.

Il calcolo dell'importo dell'indennità avviene con riferimento all'ultima retribuzione percepita al netto dell'integrazione salariale. In altre parole, il lavoratore che fruisce del congedo biennale durante un periodo di CIG a orario ridotto percepisce a fine mese la stessa “retribuzione” che percepiva durante l'attività lavorativa. Pertanto l'indennità (sostitutiva della retribuzione a carico del datore di lavoro) viene calcolata sulla retribuzione percepita dal lavoratore per le ore di effettivo lavoro senza tener conto del trattamento di integrazione salariale.

Lo stesso criterio deve essere utilizzato per il calcolo dell'indennità nel caso in cui l'azienda abbia sottoscritto un contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro (Legge 863/84 “riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego”).

Sempre in materia di cassa integrazione con riguardo alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile per handicap, un altro messaggio dell'INPS (n. 26411 del 18.11.2009) dispone che i 3 giorni di permesso, nel caso di lavoratore in CIG ad orario ridotto, devono essere  riproporzionati così come avviene per i lavoratori con rapporto di lavoro a part-time verticale.


     
02/12/2009