L’Inps precisa che la ripresa dell'attività lavorativa da parte di un pensionato di anzianità non può in nessun caso coincidere con la data di decorrenza della pensione.
Questa disposizione si applica anche nel caso di pensione di vecchiaia, ma solo quando la rioccupazione avvenga presso lo stesso datore di lavoro per il quale si è lavorato sino al momento del pensionamento.
Il titolare di una pensione di vecchiaia, cessato il rapporto di lavoro, può invece rioccuparsi con un diverso datore di lavoro anche a partire dallo stesso giorno di decorrenza della pensione.