In materia di invalidità civile, lungi dal riformare radicalmente, si continua a legiferare rendendo, se possibile, ancora più complesse le norme che tutelano i diritti degli invalidi.
L'ultima disposizione, contenuta nel comma 2,articolo 56 della legge 18 giugno 2009, n.69, stabilisce che a decorrere dal 4 luglio 2009, l'interessato che abbia in corso o presenti domanda per ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (ciechi e sordi) non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter amministrativo o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Vale a dire che la nuova domanda di accertamento sanitario potrà essere presentata alla Asl (dal 1 gennaio 2010 all'Inps) solo dopo aver ricevuto il verbale relativo alla precedente richiesta sempreché non si intenda ricorrere in giudizio. In tale ultima ipotesi la nuova domanda potrà essere presentata dopo la sentenza passata in giudicato.
L'Inps con circolare del 6 agosto 2009, n.97 nel dare notizia della novità legislativa ha prodotto un modello di autodichiarazione che l'interessato deve presentare contestualmente alla domanda per l'accertamento sanitario per invalidità civile, cecità e sordità.
L'Inca intende Valutare a breve insieme ai legali i risvolti applicativi della nuova norma, anche alla luce del contenzioso che è stato prodotto in precedenza sull'articolo 11 della legge 222/84.