Skip Navigation LinksHome Page > News > 02-04-2009

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Nuova sentenza C.Costituzionale per le coppie di fatto

Rendita ai superstiti

La Corte Costituzionale con sentenza del 27 marzo 2009, n. 86 ha accolto solo in parte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano che, in sede civile, era chiamato a decidere su una controversia tra l'INAIL e una donna il cui convivente era morto in un incidente sul lavoro.
La prima questione che la Corte ha affrontato è quella relativa alla mancata equiparazione del convivente al coniuge del lavoratore, agli effetti della corresponsione della rendita INAIL in caso di infortunio sul lavoro che abbia avuto per conseguenza il decesso dello stesso lavoratore.
Tale questione è stata dichiarata infondata dall'Alta Corte sulla base delle argomentazioni che seguono:
“vi sono ragioni costituzionali che giustificano il differente trattamento per le famiglie di fatto e le famiglie fondate sul matrimonio, atteso che il rapporto coniugale trova tutela diretta nell'art.29 della Costituzione.  Ecco perché, in materia pensionistica, i giudici costituzionali ribadiscono un principio già sancito nel 2000 secondo cui la mancata inclusione del convivente "more uxorio" tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca”.
Una decisione, questa della Corte Costituzionale, che non poteva essere diversa atteso che, nel nostro Paese manca ancora, purtroppo,  una disciplina organica giuridica delle coppie di fatto.
La seconda questione affrontata dai giudici della Corte è quella relativa all'art. 85 T.U.  nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore “naturale”. Infatti, affermano i giudici, “mentre la morte del coniuge per infortunio comporta, in presenza di figli legittimi, l'attribuzione della rendita al superstite nella misura del 50% e a ciascuno dei figli nella misura del 20%, la morte per infortunio di colui che non è  coniugato e ha figli naturali riconosciuti non comporta l'attribuzione al genitore superstite di alcuna rendita per infortunio, mentre i figli hanno diritto solo al 20% di detta rendita".
D'ora in avanti quindi la rendita per i figli “naturali” di chi muore o si ammala per lavoro sarà del 40% della retribuzione percepita in vita dal lavoratore/trice.
La novità introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n.86/2009 è immediatamente operante.


     
02/04/2009